§ 47.1.12 – L. 30 ottobre 1989, n. 356.
Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:30/10/1989
Numero:356


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui [...]
Art. 2.      1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con [...]
Art. 3.      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 47.1.12 – L. 30 ottobre 1989, n. 356.

Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.

(G.U. 7 novembre 1989, n. 260).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, è elevato di lire 10.000 milioni annui.

 

          Art. 2.

     1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con la presente legge, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonchè alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori.

     2. Il secondo comma dell'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

 

          Art. 3.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Istituto nazionale di geofisica".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.