§ 47.1.4 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403.
Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:18/11/1965
Numero:1403


Sommario
Art. 1.  Modalità di iscrizione nell'albo
Art. 2.  Dell'iscrizione nell'elenco speciale
Art. 3.  Iscrizione - Rigetto della domanda
Art. 4.  Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale
Art. 5.  Tessera di riconoscimento
Art. 6.  Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale
Art. 7.  Comunicazione delle decisioni del Consiglio nazionale
Art. 8.  Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale
Art. 9.  Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale
Art. 10.  Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine
Art. 11.  Riunioni della Commissione centrale
Art. 12.  Determinazione dei contributi
Art. 13.  Riscossione delle quote annuali
Art. 14.  Contenuto del ricorso
Art. 15.  Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
Art. 16.  Trattazione del ricorso
Art. 17.  Esame del ricorso
Art. 18.  Decisione del ricorso


§ 47.1.4 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403.

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(G.U. 28 dicembre 1965, n. 322)

 

 

     E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

 

 

Titolo I

DELL'ALBO PROFESSIONALE

 

     Art. 1. Modalità di iscrizione nell'albo

     Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Ordine, allegando il titolo o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo di cui alla lettera d) dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, per l'iscrizione negli albi professionali nonchè, se del caso, la documentazione di cui all'art. 7 della legge.

     I pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione della Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 della predetta legge, nonchè la compatibilità della libera professione con la posizione d'impiego.

     I titolari di cattedre Universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge debbono, ai fini della iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

     I laureati in scienze naturali debbono, a norma del predetto art. 6, produrre la documentazione e i titoli comprovanti la loro attività di specialisti in campo paleontologico.

     Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 della predetta legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

     Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con l'attestazione del Ministero degli affari esteri, prevista dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897.

 

          Art. 2. Dell'iscrizione nell'elenco speciale

     Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 3. Iscrizione - Rigetto della domanda

     Il Consiglio nazionale dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata.

     Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato nel primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma degli articoli 14 e seguenti del presente regolamento alla Commissione centrale la quale, - richiamati gli atti - decide sulla domanda.

 

          Art. 4. Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

     L'anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

     L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.

     L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

 

          Art. 5. Tessera di riconoscimento

     Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine rilascia a ciascun iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

     La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

 

          Art. 6. Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale

     Il Consiglio nazionale dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

     1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

     2) nei casi di incompatibilità;

     3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 5 della legge, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'art. 7 della legge.

     Il Consiglio nazionale dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

 

          Art. 7. Comunicazione delle decisioni del Consiglio nazionale

     Le decisioni del Consiglio nazionale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

     In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

 

          Art. 8. Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

     L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle Corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

 

Titolo II

DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

 

          Art. 9. Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale

     Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.

     Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

 

          Art. 10. Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

     Il Consiglio nazionale dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

     Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

 

          Art. 11. Riunioni della Commissione centrale

     Il presidente della Commissione centrale convoca la Commissione ogni volta che sia necessario.

     Il verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

 

Titolo III

DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 12. Determinazione dei contributi

     A norma dell'art. 9, lettera g) della legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di settembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute per l'anno successivo dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

     Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio determina la misura della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

 

          Art. 13. Riscossione delle quote annuali

     Le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

Titolo IV

DEI RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

 

          Art. 14. Contenuto del ricorso [1]

 

          Art. 15. Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso [2]

 

          Art. 16. Trattazione del ricorso [3]

 

          Art. 17. Esame del ricorso [4]

 

          Art. 18. Decisione del ricorso [5]


[1]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.