§ 46.12.4 - D.L. 29 agosto 1994, n. 521 .
Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonchè in missioni umanitarie all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:29/08/1994
Numero:521


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni previste dall'art. 1 e dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, [...]
Art. 2.      1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'art. 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994
Art. 3.      1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede a carico degli stanziamenti [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 5, valutato in lire 50.553,7 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.12.4 - D.L. 29 agosto 1994, n. 521 [1] .

Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonchè in missioni umanitarie all'estero.

(G.U. 31 agosto 1994, n. 203)

 

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni previste dall'art. 1 e dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

     2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria, nei territori del Comune e della Provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonchè nelle province della Regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

 

          Art. 2.

     1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'art. 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 3.

     1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1086 per lire 1.000 milioni; capitolo 1091 per lire 3.000 milioni; capitolo 1092 per lire 500 milioni; capitolo 1105 per lire 41.000 milioni; capitolo 1385 per lire 28.000 milioni; capitolo 1415 per lire 1.500 milioni; capitolo 1420 per lire 2.100 milioni; capitolo 1603/F per lire 600 milioni; capitolo 1082 per lire 3.000 milioni; capitolo 1872 per lire 10.000 milioni; capitolo 1878 per lire 2.000 milioni; capitolo 2.000 per lire 1.000 milioni; capitolo 2002 per lire 2.700 milioni; capitolo 2102 per lire 43.000 milioni; capitolo 2103 per lire 500 milioni; capitolo 2104 per lire 26.841 milioni; capitolo 2107 per lire 10.000 milioni; capitolo 2503 per lire 20.378 milioni; capitolo 2802 per lire 10.000 milioni; capitolo 2804 per lire 13.500 milioni; capitolo 3001 per lire 7.000 milioni; capitolo 3101 per lire 2.000 milioni; capitolo 3204 per lire 2.009 milioni.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 5, valutato in lire 50.553,7 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1076 per lire 680 milioni; capitolo 1105 per lire 16.680 milioni; capitolo 1802 per lire 4.200 milioni; capitolo 2102 per lire 25.193,7 milioni; capitolo 3001 per lire 3.800 milioni.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 27 ottobre 1994, n. 599. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.