§ 46.12.2 - Legge 27 aprile 1978, n. 183.
Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:27/04/1978
Numero:183


Sommario
Art. 1.      Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore
Art. 2.      I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti [...]
Art. 3.      Fuori dei casi previsti dall'art. 21, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e [...]


§ 46.12.2 - Legge 27 aprile 1978, n. 183. [1]

Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamità.

(G.U. 17 maggio 1978, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

     a) le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche calamità dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore del Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un valore complessivo di L. 159.099.937;

     b) le cessioni di viveri, vestiario e sapone effettuate dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore dell'ONFA (Opera nazionale figli aviatori) per un valore complessivo di L. 195.589.933;

     c) la cessione di vestiario e casermaggio per uso sanitario effettuata dal cessato Ministero della guerra - Direzione generale della sanità militare, nel 1946 in favore dell'ospedale civile di Ulzio, per un valore complessivo di L. 4.059.600.

 

          Art. 2.

     I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

     I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui all'art. 1, sono emessi dal Ministro della difesa e sottoposti per i rispettivi controlli alla competente ragioniera centrale ed alla Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     Fuori dei casi previsti dall'art. 21, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, i materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, quando non ne sia possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili.

     Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i materiali ceduti, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in occasione dei soccorsi alle popolazioni delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.