§ 46.11.48 - Legge 17 febbraio 1992, n. 190.
Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:17/02/1992
Numero:190


Sommario
Art. 1.      1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il n. 11) è aggiunto il seguente:


§ 46.11.48 - Legge 17 febbraio 1992, n. 190. [1]

Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.

(G.U. 3 marzo 1992, n. 52)

 

     Art. 1.

     1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il n. 11) è aggiunto il seguente:

     "12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.