§ 46.11.32 - Legge 9 giugno 1977, n. 338.
Rimborso delle spese di viaggio al militari di leva per licenza all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:09/06/1977
Numero:338


Sommario
Art. 1.      Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno 1966, n. 433, è concesso per una sola volta nel corso [...]
Art. 2.      All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 15.100.000, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 3572, 3602 e 3633 dello stato di previsione [...]


§ 46.11.32 - Legge 9 giugno 1977, n. 338. [1]

Rimborso delle spese di viaggio al militari di leva per licenza all'estero.

(G.U. 24 giugno 1977, n. 171)

 

     Art. 1.

     Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno 1966, n. 433, è concesso per una sola volta nel corso della ferma il rimborso delle spese di viaggio, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza.

     Le spese sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 15.100.000, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 3572, 3602 e 3633 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.