§ 46.11.31 - Legge 12 marzo 1977, n. 168.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:12/03/1977
Numero:168


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 della convenzione stessa.


§ 46.11.31 - Legge 12 marzo 1977, n. 168.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

(G.U. 6 maggio 1977, n. 122)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini

 

10 giugno 1974

 

Art. 1.

     Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:

     a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

     b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione delloa Stato ove questo servizio viene prestato;

     c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.

 

Art. 2.

     1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Alta Parte contraente sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.

     2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato, ove il doppio cittadino desidera soddisfare i suoi obblighi, preveda un servizio militare.

     3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglierà quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

 

Art. 3.

     Nonostante quanto disposto dall'art. 2 della presente Convenzione, i "doppi cittadini" potranno prestare volontariamente servizio militare nell'Alta Parte contraente per la quale eserciteranno la propria scelta, prima di essere arruolati dall'altra Alta Parte contraente per compiere il servizio nazionale o militare attivo.

     Il periodo di servizio attivo, che avessero prestato in qualità di volontari, verrà dedotto dalla durata del periodo di servizio che debbono prestare nell'Alta Parte contraente, nella quale - in applicazione di quanto disposto nell'articolo 2 - avrebbero dovuto compiere normalmente il servizio attivo.

 

Art. 4.

     1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avrà l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale.

     2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età e termina alla data dell'arruolamento.

     Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servirà di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.

 

Art. 5.

     Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

 

Art. 6.

     Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della presente Convenzione:

     1. Il doppio cittadino esentato per inattitudine fisica dall'adempiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve adempierli, in conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Alta Parte contraente.

     2. Tuttavia, se egli si fosse valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'art. 2, egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

 

Art. 7.

     Durante l'adempimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

 

Art. 8.

     1. I doppi cittadini che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli precedenti, sia che abbiano effettivamente prestato il servizio, sia che ne siano stati dichiarati esenti o ne siano stati esonerati in conformità alla legislazione vigente nell'Alta Parte in cui risiedono o in quella per cui avessero optato, saranno considerati come aver adempiuto tutti gli obblighi del servizio militare previsti in tempo di pace dalle leggi dell'Alta Parte contraente in cui non siano stati chiamati a servire.

     2. Tuttavia, i doppi cittadini che, dopo aver adempiuto gli obblighi del servizio militare in una delle Alte Parti contraenti, abbiano la loro residenza abituale per almeno due anni sul territorio dell'altra, rimarranno alla fine di tale periodo soggetti in quest'ultima agli altri obblighi del servizio militare.

 

Art. 9.

     In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione.

     Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

 

Art. 10.

     Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorità competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorità competenti dell'altra Alta Parte.

 

Art. 11.

     1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti.

     2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

 

Art. 12.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.

 

Art. 13.

     Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai doppi cittadini che, anteriormente alla sua entrata in vigore, abbiano soddisfatto gli obblighi del servizio militare in una delle due Alte Parti contraenti.

 

Art. 14.

     1. Per l'applicazione delle disposizioni previste nell'art. 2 della presente Convenzione i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono abitualmente, una dichiarazione di residenza conforme al modulo A allegato. Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta prima dell'arruolamento dell'interessato da parte dell'uno o dell'altro Stato.

     2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'art. 2 (1° paragrafo) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale, una dichiarazione di opzione conforme al modulo B allegato. Copia di questa dichiarazione sarà trasmessa da tali Autorità a quelle competenti dell'altro Stato.

     3. Per l'applicazione delle disposizioni previste al 3° paragrafo del medesimo art. 2 i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima dell'arruolamento, sottoscrivere un atto di opzione - conformemente al modulo C allegato - davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto verrà trasmessa alle Autorità competenti dei due Stati contraenti.

 

Art. 15.

     1. Le Autorità competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinchè essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato.

     2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato.

     3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorità consolari competenti dell'altro Stato.

 

Art. 16.

     Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

 

Art. 17.

     Le due Alte Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della presente Convenzione.

 

Art. 18.

     La presente Convenzione si applica nell'insieme dei territori di ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

 

Art. 19.

     La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.

 

Art. 20.

     La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Alta Parte.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)