§ 46.11.25 - Legge 26 novembre 1969, n. 934.
Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:26/11/1969
Numero:934


Sommario
Art. 1.      A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, numero 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle [...]
Art. 2.      All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 46.11.25 - Legge 26 novembre 1969, n. 934. [1]

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.

(G.U. 18 dicembre 1969, n. 318)

 

     Art. 1.

     A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, numero 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonchè quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa.

     Tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.