§ 46.11.18 - Legge 3 febbraio 1963, n. 101.
Riscatto servizi militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:03/02/1963
Numero:101


Sommario
Art. 1.      I servizi prestati in qualità di ufficiale di complemento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'ammissione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle [...]
Art. 2.      Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio e dei loro aventi causa le disposizioni del precedente articolo avranno effetto [...]
Art. 3.      All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà mediante eguale riduzione dello stanziamento del capitolo n. 91 [...]


§ 46.11.18 - Legge 3 febbraio 1963, n. 101. [1]

Riscatto servizi militari.

(G.U. 27 febbraio 1963, n. 56)

 

     Art. 1.

     I servizi prestati in qualità di ufficiale di complemento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'ammissione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

     Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contubuto di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 2.

     Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio e dei loro aventi causa le disposizioni del precedente articolo avranno effetto dalla data suddetta se la domanda di riscatto è presentata all'Amministrazione statale competente entro un anno dalla data stessa ovvero, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà mediante eguale riduzione dello stanziamento del capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo a detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.