§ 46.11.13 - Legge 4 agosto 1960, n. 924.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:04/08/1960
Numero:924


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo X dell'Accordo stesso.


§ 46.11.13 - Legge 4 agosto 1960, n. 924.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

(G.U. 3 settembre 1960, n. 215)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo X dell'Accordo stesso.

 

 

Accordo tra i Governi della Repubblica italiana e della

Repubblica degli Stati uniti del Brasile relativo al servizio militare

 

6 settembre 1958

 

Art. I.

     Il presente Accordo sarà applicato alle persone che siano o saranno soggette a prestare servizio militare obbligatorio, in forza delle vigenti leggi sulla prestazione di tale servizio in Italia e nel Brasile.

 

Art. II.

     Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Brasile, qualora abbiano compiuto i loro obblighi o prestato servizio equivalente nelle Forze armate italiane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorità italiane.

 

Art. III.

     Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Italia, qualora abbiano compiuto i loro obblighi nelle Forze armate brasiliane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorità brasiliane.

 

Art. IV.

     Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che saranno dichiarate inabili al servizio militare per incapacità fisica o da esso esentate conformemente alle leggi sul servizio militare obbligatorio in vigore nell'altro Paese, saranno considerate, ai fini del presente Accordo, come se avessero compiuto i loro obblighi militari, qualora presentino, come prova della inabilitazione o esenzione, un certificato debitamente autenticato rilasciato dall'Autorità competente dello stesso Paese.

 

Art. V.

     Le persone alle quali si applica il presente Accordo, cui sia stato concesso un rinvio o sospensione della chiamata alle armi da parte delle Autorità competenti di uno dei due Paesi, non saranno chiamate a prestare servizio militare nell'altro Paese, fino a quando il periodo di rinvio o di sospensione non sia trascorso. Dovrà essere accettato, come prova di questo rinvio o sospensione, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dall'Autorità competente del Paese che ha concesso il rinvio o la sospensione.

 

Art. VI.

     Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che durante il periodo di servizio militare in uno dei due Paesi abbiano ottenuto regolare licenza per recarsi nell'altro Paese, non saranno chiamate a prestare servizio militare in quest'ultimo Paese se presenteranno un certificato debitamente autenticato, rilasciato, a loro richiesta, dalla competente Autorità del Paese che ha concesso la licenza.

     Dal certificato dovranno risultare il nome, il cognome, il grado, l'ente o reparto, e il numero di matricola dell'interessato, come pure le date di inizio e termine della licenza. All'interessato potrà richiedersi l'esibizione di tale certificato in qualunque momento durante la sua permanenza nell'altro Paese.

 

Art. VII.

     Nessuna disposizione del presente Accordo impedirà, in caso di emergenza, alle Autorità competenti di ognuna delle Parti Contraenti, di chiamare alle armi le persone contemplate nel presente Accordo o di includere i loro nomi nelle liste della riserva. Le persone chiamate da una delle Parti Contraenti in conformità del presente articolo, dovranno ricevere, al compimento del servizio di emergenza, o prima di esso, un certificato dal quale risultino complete indicazioni circa la data e la natura della chiamata.

 

Art. VIII.

     Qualsiasi divergenza sull'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica e, qualora questa fallisca, con i mezzi che le Parti Contraenti riterranno di adottare.

 

Art. IX.

     Il presente Accordo regolerà la prestazione di tutto il servizio militare iniziato dopo la sua entrata in vigore.

 

Art. X.

     Il presente Accordo sarà ratificato dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sarà effettuato a Roma il più presto possibile.

     Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra la sua decisione di denunciarlo.