§ 46.11.3 - Legge 19 gennaio 1939, n. 340.
Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:19/01/1939
Numero:340


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Iscrizione alle liste di leva aeronautica
Art. 3.  Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti
Art. 4.  Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti
Art. 5.  Soggezione alla leva pel ruolo servizi
Art. 6.  Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti
Art. 7.      Rappresentano titoli di preferenza, per la scelta di cui all'articolo precedente:
Art. 8.      Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo naviganti, i cittadini che, prima dell'apertura della leva o di mare, conseguono il [...]
Art. 9.  Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti
Art. 10.  Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo servizi
Art. 11.  Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti
Art. 12.  Durata della permanenza nel ruolo servizi
Art. 13.  Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici
Art. 14.  Esclusi dal servizio militare nella regia aeronautica
Art. 15.  Arruolamento degli idonei
Art. 16.  Ripristino nelle liste della leva di terra o di mare di iscritti in determinate condizioni
Art. 17.  Classi di leva
Art. 18.  Chiamata delle classi alla leva
Art. 19.  Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria
Art. 20.  Espatri
Art. 21.  Autorità preposte alle operazioni della leva aeronautica
Art. 22.  Consigli e commissioni mobili di leva aeronautica
Art. 23.  Composizione e votazione del consiglio di leva aeronautica
Art. 24.  Sedute del consiglio di leva aeronautica
Art. 25.  Costituzione e composizione delle commissioni mobili di leva aeronautica
Art. 26.  Sedute delle commissioni mobili di leva aeronautica
Art. 27.  Ricorso contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva aeronautica
Art. 28.  Indennità ai membri dei consigli e delle commissioni mobili di leva aeronautica
Art. 29.  Oneri a carico delle amministrazioni comunali
Art. 30.  Note preparatorie
Art. 31.  Formazione delle liste di leva aeronautica
Art. 32.  Chiamata alla leva
Art. 33.  Sessioni di leva
Art. 34.  Presentazione degli iscritti
Art. 35.  Concessioni agli iscritti per la presentazione alla leva
Art. 36.  Esame personale degli iscritti. Deliberazioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva
Art. 37.  Sospensione dell'esame degli iscritti impediti
Art. 38.  Computo nella leva dei volontari in servizio nell'aeronautica
Art. 39.  Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica
Art. 40.  Sospensione degli effetti dell'arruolamento
Art. 41.  Decisioni della magistratura ordinaria
Art. 42.  Elenchi delle imperfezioni ed infermità
Art. 43.  Riforme
Art. 44.  Rivedibilità
Art. 45.  Osservazione degli iscritti
Art. 46.  Iscrizione nei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi
Art. 47.  Trasferimento nei ruoli della regia aeronautica da quelli delle altre forze armate
Art. 48.  Trasferimento nei ruoli della regia aeronautica a quelli delle altre forze armate dello Stato
Art. 49.  Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario
Art. 50.  Decorrenza della ferma di leva
Art. 51.  Tempo non computabile nella ferma
Art. 52.  Obblighi di volo
Art. 53.  Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio
Art. 54.  Concessione agli studenti universitari e di istituti assimilati
Art. 55.  Condizioni per la prosecuzione del ritardo
Art. 56.  Concessione agli studenti di scuole medie
Art. 57.  Concessione agli allievi degli istituti cattolici
Art. 58.  Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali
Art. 59.  Concessione agli arruolati che abbiano, un fratello sotto le armi
Art. 60.  Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
Art. 61.  Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio
Art. 62.      Riduzione di servizio ai militari della classe anziana in determinate condizioni di famiglia
Art. 63.      Il ministro per l'aeronautica ha facoltà di inviare in congedo anticipato i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:
Art. 64.      Il ministro per l'aeronautica, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui al precedente art. 63, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in [...]
Art. 65.      Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 63 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 70, l'ammissione all'eventuale congedo [...]
Art. 66.      L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a [...]
Art. 67.      Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
Art. 68.      I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonché per quelli di cui ai n. 1 e 2 [...]
Art. 69.      I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.
Art. 70.      I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:
Art. 71.      I titoli dell'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre.
Art. 72.      L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 63 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se [...]
Art. 73.      L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno [...]
Art. 74.      Il ministro per l'aeronautica ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nella regia aeronautica che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata [...]
Art. 75.      Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende e stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle colonie italiane
Art. 76.  Disposizioni speciali per gli ecclesiastici
Art. 77.  Congedo illimitato e congedo assoluto
Art. 78.  Ritardi nei congedamenti
Art. 79.  Ritardo nel congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari
Art. 80.  Sospensione dell'invio in congedo in occasione della mobilitazione
Art. 81.  Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione
Art. 82.  Matrimoni dei militari in congedo
Art. 83.  Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato
Art. 84.      Il ministro per l'aeronautica ha facoltà di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della regia aeronautica in congedo illimitato, ai [...]
Art. 85.      Le disposizioni di cui agli art. 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti [...]
Art. 86.  Renitenza
Art. 87.  Liste dei renitenti
Art. 88.  Revoca della dichiarazione di renitenza
Art. 89.  Avviamento alle armi dei renitenti arruolati
Art. 90.  Diserzioni
Art. 91.  Precedenza delle cause per i reati di renitenza
Art. 92.  Pene per i renitenti
Art. 93.  Pene per i favoreggiatori dei renitenti
Art. 94.  Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori
Art. 95.      Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato [...]
Art. 96.      I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per [...]
Art. 97.      Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse
Art. 98.  Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica
Art. 99.  Applicazione degli articolo 97 e 98 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati
Art. 100.  Pene agli iscritti che producono documenti falsi od infedeli
Art. 101.      I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.
Art. 102.      Gli iscritti di leva che ai fini di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un corpo, in un'arma od in una specialità, [...]
Art. 103.      I reati di cui al precedente art. 102 spettano alla competenza del giudice militare, da chiunque siano commessi.
Art. 104.  Pene per i sanitari
Art. 105.  Pene per chi ostacoli gli accertamenti per la formazione delle liste di leva
Art. 106.  Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con la presente legge
Art. 107.  Imprescrittibilità
Art. 108.  Applicazione delle leggi penali ordinarie
Art. 109.  Integrazione del contingente di leva annuo della regia aeronautica
Art. 110.  Entrata in vigore della presente legge


§ 46.11.3 - Legge 19 gennaio 1939, n. 340. [1]

Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica.

(G.U. 1 marzo 1939, n. 50)

 

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I

TITOLI DI PREFERENZA PER L'ISCRIZIONE

ALLA LEVA PEL RUOLO NAVIGANTI

 

     Art. 1. Finalità

     La leva aeronautica ha lo scopo di fornire alla regia aeronautica gli uomini obbligati alla prestazione del servizio militare, che siano particolarmente adatti ai servizi militari aeronautici, nelle tre forme di attività:

     naviganti, specialisti e governo;

     prelevandoli dalla massa dei cittadini iscritti nelle liste generali di leva tenute dagli uffici provinciali di leva.

 

          Art. 2. Iscrizione alle liste di leva aeronautica

     Il numero massimo dei cittadini che potranno essere iscritti nelle liste definitive della leva aeronautica suddivisi per i tre ruoli, naviganti, specialisti e servizi, sarà determinato per ogni classe di leva al diciottesimo anno di età, di intesa fra i ministeri della guerra, dell'aeronautica e della marina. In detto numero devono essere compresi i già arruolati volontari in aeronautica.

     La ripartizione territoriale degli iscritti di cui al comma precedente, viene comunicata al ministero della guerra per eventuali modifiche da concordarsi in relazione alle esigenze del regio esercito e della regia aeronautica.

 

          Art. 3. Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti

     Tutti i cittadini riconosciuti idonei per condizioni fisiche, culturali e per attitudini al servizio di pilotaggio aereo, sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo naviganti, in conformità di quanto stabilito nei successivi art. 6, 7 e 8.

 

          Art. 4. Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti

     Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinità di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformità di quanto stabilito nel successivo art. 9.

 

          Art. 5. Soggezione alla leva pel ruolo servizi

     Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo servizi, in qualità di avieri di governo, i cittadini che, pur senza speciali requisiti aeronautici, siano idonei a disimpegnare i vari servizi sussidiari dell'arma, in conformità di quanto stabilito nel successivo art. 10.

 

          Art. 6. Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti

     Alla leva aeronautica, pel ruolo naviganti, sono iscritti d'autorità, oltre a quelli che abbiano già contratto arruolamento volontario in qualità di piloti, i giovani che nell'anno in cui compiano il diciottesimo anno di età, vengono scelti dal ministero dell'aeronautica, di accordo con i ministeri interessati, sulla massa dei giovani appartenenti alle organizzazioni giovanili del regime.

 

          Art. 7.

     Rappresentano titoli di preferenza, per la scelta di cui all'articolo precedente:

     a) il brevetto civile di pilotaggio conseguito presso una scuola riconosciuta dal ministero dell'aeronautica;

     b) l'attestato o brevetto di pilota d'aliante conseguito presso una scuola riconosciuta dal ministero dell'aeronautica;

     c) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole riconosciute dal ministero dell'aeronautica, senza aver ottenuto l'attestato o brevetto di fine corso, purché ciò sia dipeso da cause di forza maggiore e non da inabilità fisica o da inattitudine professionale.

 

          Art. 8.

     Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo naviganti, i cittadini che, prima dell'apertura della leva o di mare, conseguono il brevetto premilitare o civile di pilotaggio aereo o l'attestato o brevetto di pilota di aliante.

 

          Art. 9. Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti

     Sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessità organiche, i cittadini che al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, o prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, si trovino, o vengano a trovarsi, in una delle seguenti condizioni:

     a) essere iscritti fra la gente dell'aria, non in qualità di pilota, a norma della legge 8 febbraio 1934, n. 331, modificata dalla legge 16 aprile 1936, n. 849;

     b) essere muniti di brevetto di specializzazione preaeronautica (eccezion fatta per quelli di pilotaggio aereo e di attestato o brevetto di pilota di aliante) rilasciato dal ministero dell'aeronautica a coloro che abbiano superato gli esami finali di apposito corso presso una delle scuole istituite o riconosciute ai sensi di legge;

     c) avere frequentato corsi preaeronautici per specialisti in una delle scuole di cui alla precedente lettera b), senza avere conseguito il relativo brevetto;

     d) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole legalmente istituite dal ministero della aeronautica, senza avere conseguito l'attestato o brevetto di fine corso per cause di forza maggiore;

     e) essere già arruolati con ferma volontaria nella regia aeronautica, nel ruolo specialisti.

     Sono altresì iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti entro i limiti delle necessità organiche, i cittadini che all'atto della chiamata alla leva aeronautica, se questa è anteriore alla leva di terra o di mare, o all'atto della chiamata della leva di terra o di mare (in ordine di precedenza di data si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) essere operai, in servizio da almeno sei mesi, presso stabilimenti o reparti di stabilimenti che producono esclusivamente materiale aeronautico.

     Per gli operai adibiti da almeno sei mesi a lavorazione di materiali impiegabili da più forze armate, la ripartizione fra le forze armate interessate sarà tempestivamente stabilita, in percentuale, di accordo fra i ministeri competenti:

     b) essere operai addetti, da almeno sei mesi, alle linee aeree civili, alle officine e stabilimenti della regia aeronautica sia militari che civili.

     I giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), del primo comma e nelle condizioni di cui al secondo comma per essere assegnati alla regia aeronautica dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, ma prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, saranno trasferiti dai corsi premilitari terrestri a quelli preaeronautici ed il numero di essi sarà comunicato al ministero della guerra. Il detto trasferimento, però, non sarà ammesso per i giovani che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere c) e d) del primo comma, qualora appartengano già a corsi premilitari terrestri di specializzazione.

     Sono, però, esclusi dalla leva aeronautica e restano acquisiti a quella di mare, i giovani di cui alle lettere a), b), del primo comma i quali al 1° ottobre dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, si trovino compresi nelle note preparatorie dei soggetti alla leva di mare, nonché i giovani di cui alle lettere c), d), dello stesso comma i quali fino al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva aeronautica), oppure al momento della chiamata della leva aeronautica (se questa avvenga prima della leva di mare), siansi trovati o vengano a trovarsi in una delle condizioni per l'inclusione nelle liste per la leva di mare previste dal vigente testo unico sulla leva marittima.

 

          Art. 10. Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo servizi

     Sono iscritti nella leva aeronautica per il ruolo servizi, in qualità di avieri di governo, in base a preventivi accordi tra i ministri dalla guerra e dell'aeronautica, i cittadini non aventi requisiti particolari, che:

     a) entro il diciottesimo anno di età, vengano avviati a compiere la istruzione preaeronautica;

     b) nella loro qualità di avanguardisti preaeronautici abbiano, al compimento del sedicesimo anno di età, chiesto di compiere la ferma di leva nella regia aeronautica.

 

          Art. 11. Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti

     I cittadini incorporati nella regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 12. Durata della permanenza nel ruolo servizi

     Gli incorporati nella regia aeronautica in qualità di avieri di governo o transitati nel ruolo servizi in base all'ultimo comma del seguente art. 15 rimangono a disposizione della regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il ventiquattresimo anno di età o fino al compimento della ferma di leva se questa terminerà dopo la data suddetta; dopo di che passano a far parte della forza in congedo del regio esercito. E' fatta eccezione per coloro che, durante la prestazione del servizio, siano primo aviere, siano stati all'atto del congedo dichiarati idonei a ricoprire il grado di sergente nel caso di richiamo per mobilitazione generale: essi rimarranno nella forza in congedo della regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il cinquantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 13. Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

     Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva aeronautica, può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in regola con gli obblighi di leva e con gli obblighi di servizio militare.

 

          Art. 14. Esclusi dal servizio militare nella regia aeronautica

     Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della regia aeronautica coloro che, in applicazione del codice penale comune, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonché i condannati a pene infamanti a norma dei codici penali militari.

 

          Art. 15. Arruolamento degli idonei

     Gli iscritti alla leva aeronautica sono cancellati dalle liste della leva di terra ed eventualmente da quelle della leva di mare, all'atto dell'apertura della leva aeronautica, o di terra, o di mare, a seconda che si apra prima l'una o l'altra leva. Essi, qualora siano fisicamente idonei al servizio alle armi sono arruolati nella regia aeronautica in uno dei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi.

     Il possesso della capacità fisica per assolvere i particolari compiti aeronautici viene accertato dagli istituti medico-legali o da altri organi o commissioni militari della regia aeronautica o designati dalla stessa.

     Il possesso delle attitudini professionali per i piloti e per gli specialisti viene accertato, durante la prestazione del servizio, presso le scuole o enti della regia aeronautica e secondo le modalità stabilite dal ministero.

     Il ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di transitare da un ruolo ad un altro, in base alle singole attitudini, gli incorporanti di leva nella regia aeronautica.

 

          Art. 16. Ripristino nelle liste della leva di terra o di mare di iscritti in determinate condizioni

     Sono restituiti alla leva di terra, o alla leva di mare, previa cancellazione dalle liste della leva aeronautica:

     1) gli iscritti già arruolati nel regio esercito, nella regia marina, nella regia guardia di finanza, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa italiana in servizio permanente effettivo, negli agenti di pubblica sicurezza, nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, nella milizia forestale, portuale e stradale e nel corpo degli agenti della polizia coloniale, nonché coloro che prestino o abbiano prestato servizio in altri corpi il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva;

     2) gli iscritti che all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita risultino regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva e della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito nonché quelli che risultino già espatriati per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tal uopo riconosciuti;

     3) gli iscritti che, all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita, risultino residenti nei possedimenti italiani o nelle colonie italiane;

     4) gli iscritti che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

     5) gli iscritti per i quali, in via eccezionale, il ministero dell'aeronautica, di concerto con quelli della guerra o della marina, determini il trasferimento alla leva di terra od a quella di mare.

 

          Art. 17. Classi di leva

     Gli iscritti alla leva aeronautica sono distinti per classi di nascita.

     Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

 

          Art. 18. Chiamata delle classi alla leva

     Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo anno di età.

     Per gli iscritti per il ruolo naviganti, o per esigenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima del termine suddetto.

 

          Art. 19. Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

     Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

     a) conoscere dei reati di cui alla presente legge, che non siano espressamente attribuiti all'autorità giudiziaria militare;

     b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

     c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

 

          Art. 20. Espatri

     I giovani iscritti sulle liste definitive della leva aeronautica che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

     In tal caso essi sono restituiti alla leva di terra o di mare previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica in conformità dell'art. 16.

     L'espatrio per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per un tempo determinato dal ministero dell'aeronautica sia prima, sia dopo l'arruolamento fino a quando non abbiano iniziato la ferma di leva.

     L'espatrio è libero per i militari in congedo illimitato. L'autorità di frontiera è tenuta a notificare al competente centro di reclutamento e mobilitazione le generalità del militare, la data della sua partenza e la località ove è diretto.

     La facoltà di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dai commi precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta, secondo i casi, del ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per la guerra e con quello per la marina, o di questi ultimi di concerto col primo.

 

Parte seconda

DELLA LEVA E DEL SERVIZIO MILITARE AERONAUTICO

 

Titolo I

LA LEVA AERONAUTICA

 

Capo I

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA AERONAUTICA

 

          Art. 21. Autorità preposte alle operazioni della leva aeronautica

     Il ministero dell'aeronautica provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva aeronautica.

     Sono organi della leva aeronautica:

     a) i centri di reclutamento e mobilitazione;

     b) i consigli di leva aeronautica;

     c) le commissioni mobili di leva aeronautica.

 

          Art. 22. Consigli e commissioni mobili di leva aeronautica

     Le operazioni della leva aeronautica e le decisioni ad essa relativa, escluse quelle di competenza dell'autorità giudiziaria, sono attribuite ai consigli di leva aeronautica costituiti presso i centri di reclutamento e mobilitazione.

     Per facilitare le operazioni di leva presso ogni consiglio di leva verranno istituite commissioni mobili di leva.

 

          Art. 23. Composizione e votazione del consiglio di leva aeronautica

     Il consiglio di leva aeronautica è composto:

     a) del comandante del centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'arma aeronautica più anziano del centro stesso, presidente;

     b) di un ufficiale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

     c) di un ufficiale del corpo sanitario aeronautico o nella impossibilità, di un ufficiale medico delle altre forze armate od infine di un medico civile, membro;

     d) di un ufficiale della regia aeronautica, membro e segretario.

     Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

     Perchè la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

 

          Art. 24. Sedute del consiglio di leva aeronautica

     Le sedute del consiglio di leva aeronautica sono pubbliche.

     Alle sedute interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

 

          Art. 25. Costituzione e composizione delle commissioni mobili di leva aeronautica

     Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili che si recano di massima presso gli aeroporti o altri enti funzionanti da centri di affluenza per effettuare la visita e l'arruolamento degli iscritti di tutti i comuni soggetti a quella determinata giurisdizione aeronautica.

     La commissione mobile di leva è composta:

     a) di un ufficiale superiore dell'arma aeronautica in rappresentanza del centro di reclutamento mobilitazione, presidente;

     b) di un ufficiale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

     c) di un ufficiale del corpo sanitario aeronautico o nella impossibilità di un ufficiale medico delle altre forze armate od infine di un medico civile, membro;

     d) di un ufficiale della regia aeronautica, membro e segretario.

     Nel caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione mobile la presidenza verrà assunta dall'ufficiale dell'arma aeronautica, membro, che lo segue in anzianità.

 

          Art. 26. Sedute delle commissioni mobili di leva aeronautica

     La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio di leva.

     Anche la commissione mobile di leva decide a maggioranza di voti.

     In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la decisione non rifletta idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

     Perchè la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

 

          Art. 27. Ricorso contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva aeronautica

     Contro le decisioni del consiglio di leva o commissione mobile di leva è ammesso il ricorso al ministero dell'aeronautica entro 90 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

     Il ministro decide sul ricorso dopo sentito il parere di una commissione composta:

     a) di un ufficiale generale dell'arma aeronautica, presidente;

     b) di un consigliere di Stato, membro;

     c) di un magistrato di grado non superiore a quello di consiliere di corte d'appello, membro;

     d) di due ufficiali superiori dell'aeronautica, membri;

     e) di un funzionario della carriera amministrativa del ministero della aeronautica, segretario senza voto.

     I ricorsi presentati non sospendono gli effetti delle decisioni.

 

          Art. 28. Indennità ai membri dei consigli e delle commissioni mobili di leva aeronautica

     Ai membri del consiglio di leva o commissione mobile, che per l'esplicazione dei loro compiti debbono recarsi fuori dell'ordinaria residenza, spettano le indennità previste dalle disposizioni in vigore.

     Al consigliere di Stato ed al magistrato, membri della commissione di cui al precedente art. 27, spetta per ogni giornata di seduta una indennità di lire 25, ridotta ai sensi dei regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

 

          Art. 29. Oneri a carico delle amministrazioni comunali

     Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.

     Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

 

Capo II

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA AERONAUTICA

 

          Art. 30. Note preparatorie

     Nel mese di gennaio di ciascun anno i centri di reclutamento e mobilitazione iniziano, con le modalità indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva aeronautica legalmente domiciliati nei comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di età.

     Le note preparatorie sono distinte tra naviganti, specialisti e avieri di governo e vengono successivamente aggiornate fino alla pubblicazione della lista definitiva di cui al successivo art. 31 .

     Le operazioni di indagini e di controllo per la inclusione nella leva aeronautica di tutti coloro che a termine della presente legge hanno l'obbligo di farvi parte, sono affidate nelle varie giurisdizioni ai rispettivi comandi di centro.

 

          Art. 31. Formazione delle liste di leva aeronautica

     Nel mese di gennaio di ciascun anno i centri di reclutamento e mobilitazione provvedono alla formazione definitiva delle liste della leva aeronautica che comprendono tutti i cittadini che nell'anno compiono il ventesimo anno di età e che in forza degli articoli precedenti sono soggetti alla leva aeronautica.

 

Capo III

CHIAMATA ALLA LEVA AERONAUTICA - ESAME PERSONALE

ED ARRUOLAMENTO DEGLI ISCRITTI

 

          Art. 32. Chiamata alla leva

     I centri di reclutamento e mobilitazione, ricevuti gli ordini dal ministero dell'aeronautica fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto della chiamata alla leva e l'elenco degli iscritti che vi debbono concorrere indicandovi anche il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno, dal consiglio di leva e dalle commissioni mobili, le operazioni per l'esame degli iscritti.

     Nell'elenco degli iscritti si deve fare netta distinzione fra naviganti, specialisti e avieri di governo.

 

          Art. 33. Sessioni di leva

     La leva aeronautica si svolge in due periodi di tempo.

     Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministero dell'aeronautica, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva o le commissioni mobili procedono all'esame personale degli iscritti ed alle operazioni di cui al successivo art. 36.

     Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo art. 36, nei confronti degli iscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.

     Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente.

     Il ministero dell'aeronautica, può, a richiesta del presidente del consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

 

          Art. 34. Presentazione degli iscritti

     Gli iscritti che si trovano nel territorio di giurisdizione del centro hanno l'obbligo di presentarsi al consiglio di leva o alla commissione mobile nei giorni, nel luogo e nell'ora indicati dal manifesto.

     Gli iscritti che si trovano nel regno, ma fuori della giurisdizione del centro, possono presentarsi al consiglio di leva o alla commissione mobile più vicina alla loro dimora nel periodo di tempo in cui funzionano i due organi suddetti.

     Gli iscritti impediti a presentarsi per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia al centro di reclutamento e mobilitazione di propria pertinenza.

     I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti.

 

          Art. 35. Concessioni agli iscritti per la presentazione alla leva

     Gli iscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

     Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o al consiglio di leva, purché però la distanza fra andata e ritorno superi i 20 chilometri.

     E' inoltre corrisposta loro un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

     Agli iscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio o soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

 

          Art. 36. Esame personale degli iscritti. Deliberazioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva

     Il consiglio di leva o la commissione mobile dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo iscritto di leva e delibera:

     a) la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 14;

     b) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

     c) la reiscrizione nelle liste della leva di terra od in trasferimento in quella della leva di mare, previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica degli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 16;

     d) la riforma degli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 43;

     e) la rivedibilità degli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 44;

     f) l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei, anche limitatamente, al servizio militare aeronautico;

     g) l'ammissione all'eventuale congedo anticipato degli arruolati nelle condizioni di famiglia di cui al successivo art. 63;

     h) le dichiarazioni e le revoche di renitenza alla leva;

     i) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nella regia aeronautica.

 

          Art. 37. Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

     Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al rimando.

 

          Art. 38. Computo nella leva dei volontari in servizio nell'aeronautica

     Gli iscritti arruolati volontariamente nell'aeronautica prima del concorso alla leva e tuttora in servizio sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

 

          Art. 39. Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica

     Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

 

          Art. 40. Sospensione degli effetti dell'arruolamento

     Allorquando gli iscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi al loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

 

          Art. 41. Decisioni della magistratura ordinaria

     Le questioni di cui al precedente articolo anche se trattisi di iscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva.

     La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione.

     Il ricorso in appello o in cassazione non sospende l'esecuzione della decisione del tribunale agli effetti dell'arruolamento.

 

Capo IV

RIFORME E RIVIDIBILITA'

 

          Art. 42. Elenchi delle imperfezioni ed infermità

     Appositi elenchi specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano l'idoneità al servizio stesso.

 

          Art. 43. Riforme

     Gli iscritti inabili permanentemente al servizio militare per le infermità e le imperfezioni previste negli elenchi di cui al precedente art. 42 vengono riformati.

     Il consiglio di leva può riformare, senza esame personale, i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle infermità evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.

 

          Art. 44. Rivedibilità

     Gli iscritti di debole costituzione od affetti da infermità temporanea di cui all'art. 42 e presunte sanabili, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il ventiduesimo anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del consiglio di leva.

     Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità, non debbono di massima essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

 

          Art. 45. Osservazione degli iscritti

     Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del consiglio di leva e della commissione mobile di mandare l'iscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 42.

 

Capo V

RUOLI DEI MILITARI DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 46. Iscrizione nei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi

     Gli arruolati di leva in conformità del disposto dell'art. 15 e dell'art. 36 lettera f), sono iscritti nei ruoli della regia aeronautica (naviganti, specialisti o servizi) della classe con la quale si sono presentati alla leva.

     Gli arruolati volontari sono invece iscritti in separati ruoli per anno di nascita.

 

          Art. 47. Trasferimento nei ruoli della regia aeronautica da quelli delle altre forze armate

     I militari trasferiti nella regia aeronautica dalle altre forze armate dello Stato, di concerto fra i ministri interessati, sono iscritti nei ruoli della regia aeronautica (navigatori, specialisti o servizi) previa cancellazione da quelli delle forze armate di provenienza.

 

          Art. 48. Trasferimento nei ruoli della regia aeronautica a quelli delle altre forze armate dello Stato

     Sono cancellati dai ruoli della regia aeronautica e trasferiti in quelli delle altre forze armate dello Stato:

     1) gli arruolati i quali siano riformati. Essi sono trasferiti al regio esercito;

     2) i militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero o nei possedimenti italiani ovvero nelle colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto condizioni rispettivamente prescritte dal ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa italiana. Ugualmente sono trasferiti di ruolo i militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni.

     I militari di cui al presente numero sono trasferiti al regio esercito;

     3) i militari in congedo illimitato provvisorio, alle armi o in congedo illimitato i quali ottengano il trasferimento nel regio esercito, o nella regia marina o in altre forze armate per intraprendervi una carriera;

     4) i militari in congedo illimitato od anche in servizio eccedenti alle necessità della regia aeronautica che il ministero per l'aeronautica di concerto col ministero della guerra credesse di trasferire al regio esercito;

     5) i militari in congedo illimitato del ruolo servizi al cessare degli obblighi di servizio militare aeronautico, in base al disposto dell'art. 12.

     Ai militari della regia aeronautica in congedo può essere concesso, ad insindacabile giudizio del ministero dell'aeronautica, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre forze armate dello Stato, ed in tutte le varie specialità della milizia volontaria per la sicurezza nazionale; non è necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non comporti un effettivo arruolamento.

     I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli dell'aeronautica, a sua disposizione fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del cinquantacinquesimo anno di età se appartenenti ai ruoli naviganti o specialisti e fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del ventiquattresimo anno di età se appartenenti al ruolo servizi.

     Ai militari in congedo della regia aeronautica i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre forze armate dello Stato oppure ad intraprendere la carriera nelle forze stesse può essere concesso dal ministero dell'aeronautica il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle forze armate alle quali vengono ad accedere.

 

Titolo II

SERVIZIO MILITARE AERONAUTICO

 

Capo I

FERMA DI LEVA - OBBLIGO DI VOLO - RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

 

          Art. 49. Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario

     La ferma di leva è quella parte dell'obbligo di servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorità.

     La ferma di leva nella regia aeronautica è di 18 mesi.

     L'espletamento delle ferme volontarie è considerato, a tutti gli effetti valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

     I volontari prosciolti dalla ferma, prima della chiamata alla leva aeronautica della classe di leva cui essi appartengono, sono dimessi dalle armi e restano soggetti agli obblighi della leva con la loro classe di nascita. I prosciolti posteriormente rimangono, invece, alle armi per compiere la ferma di leva.

 

          Art. 50. Decorrenza della ferma di leva

     La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

 

          Art. 51. Tempo non computabile nella ferma

     Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in stato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o magistrati ordinari, né quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, né il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

     Per i prosciolti dall'arruolamento volontario non è computabile il servizio già prestato, a meno che il proscioglimento sia stato determinato o da infermità debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio o da avvenimenti sopraggiunti per effetto dei quali il militare sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal successivo art. 63, od infine sia stato concesso dopo il conseguimento di un brevetto aeronautico.

 

          Art. 52. Obblighi di volo

     Tutti i militari appartenenti alla regia aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo istruzioni particolari che saranno impartite dal ministero dell'aeronautica.

 

Capo II

RITARDI DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE

 

          Art. 53. Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio

     Gli iscritti di leva sono normalmente, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

 

          Art. 54. Concessione agli studenti universitari e di istituti assimilati

     Il ministro per l'aeronautica può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al ventiseiesimo anno di età ai militari che siano studenti di università o di istituto di istruzione superiore, o iscritti alle regie accademie di belle arti, alla regia accademia di arte drammatica e ai corsi superiori di regi conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

     Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i militari interessati siano in regola con gli obblighi dell'istruzione premilitare.

 

          Art. 55. Condizioni per la prosecuzione del ritardo

     Gli studenti delle università e degli istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

     b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purché in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

     c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

     d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

 

          Art. 56. Concessione agli studenti di scuole medie

     Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 54 ai militari che siano:

     a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilate, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;

     b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità, di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;

     c) alunni dei corsi di magistero annessi a regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei regi licei artistici; dei regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.

     Nei casi di cui al presente articolo il ritardo può essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

 

          Art. 57. Concessione agli allievi degli istituti cattolici

     Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al ventiseiesimo anno di età, i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del regno o dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

 

          Art. 58. Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali

     In tempo di pace può essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

 

          Art. 59. Concessione agli arruolati che abbiano, un fratello sotto le armi

     Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva o volontario possono in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso o finchè il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

 

          Art. 60. Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

     Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per atto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, può, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

 

          Art. 61. Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio

     Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col termine degli studi (salvo il disposto dell'art. 55 ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del ventiseiesimo anno di età.

     Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

 

Capo III

RIDUZIONI E FACILITAZIONI DI SERVIZIO - DISPENSE ED

ESENZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE DAL SERVIZIO ALLE ARMI

 

          Art. 62.

     Riduzione di servizio ai militari della classe anziana in determinate condizioni di famiglia

     Il ministro per l'aeronautica può, consentendolo le esigenze di servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi ai militari dell'aeronautica della classe anziana di leva che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni di famiglia di volta in volta determinate; inoltre può concedere agli stessi licenza illimitata in attesa del congedamento.

 

EVENTUALE ANTICIPATO CONGEDO AI MILITARI

IN DETERMINATE CONDIZIONI DI FAMIGLIA

 

          Art. 63.

     Il ministro per l'aeronautica ha facoltà di inviare in congedo anticipato i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     1) primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana dei quali almeno 6 siano ancora a carico;

     2) figlio di genitori che abbiano procreato altri 5 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno 2 abbiano prestato o prestino servizio militare;

     3) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purché in questo secondo caso abbiano una o più figlie viventi;

     4) primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età oppure primogenito di madre vedova;

     5) nipote unico primogenito di avo inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purché l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, né figlie o nipoti nubili maggiorenni;

     6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile al lavoro proficuo, purché in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

     7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della loro famiglia;

     8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

     9) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

     10) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

     Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9 e 10 sono equiparati ai morti o mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

     Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito dell'istruzione pre-militare.

 

          Art. 64.

     Il ministro per l'aeronautica, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui al precedente art. 63, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni.

     Il congedamento in entrambi i casi potrà essere totale o parziale e ove sia parziale, potrà essere disposto per aliquote di classi oppure per ruoli, categorie e specialità o seguendo i titoli elencati nel precedente art. 63.

 

          Art. 65.

     Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 63 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 70, l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

 

          Art. 66.

     L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del regio esercito (2 e 3 categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore).

     Non si terrà conto però di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

 

          Art. 67.

     Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

     1) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

     2) gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o la scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel regno, purché ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'arma dei carabinieri reali;

     3) le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.

 

          Art. 68.

     I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonché per quelli di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 63 alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

     Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

 

          Art. 69.

     I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

 

          Art. 70.

     I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

     1) quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;

     2) quelli che per effetto di modificazione di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purché esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

     3) quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre finchè questi presti il servizio di leva alle armi, purché derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

     Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

     a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai n. 1 e 2 del precedente art. 67;

     b) il passaggio a seconde nozze della madre;

     c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

     d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;

     e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'iscritto limitatamente ai casi di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 63.

     L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

 

          Art. 71.

     I titoli dell'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre.

     I titoli che sorgono comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro i 90 giorni successivi a quello in cui sono sorti.

 

          Art. 72.

     L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 63 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

     Entro lo stesso termine è soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

 

          Art. 73.

     L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate nel regolamento.

 

          Art. 74.

     Il ministro per l'aeronautica ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nella regia aeronautica che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente art. 42 o gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

 

          Art. 75.

     Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende e stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle colonie italiane

     Il ministro per l'aeronautica, può in tempo di pace o su richieste del rispettivo governo della colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in località remote o periferiche delle colonie dell'Africa italiana, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonché alla giurisdizione militare aeronautica.

 

          Art. 76. Disposizioni speciali per gli ecclesiastici

     Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione, sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre quanto è detto dall'art. 57, da speciali disposizioni.

 

Capo IV

CONGEDI - OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO

- RICHIAMI - CHIAMATE DI CONTROLLO

 

          Art. 77. Congedo illimitato e congedo assoluto

     Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12.

     Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per età o per idoneità fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.

 

          Art. 78. Ritardi nei congedamenti

     E' in facoltà del ministero dell'aeronautica di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

 

          Art. 79. Ritardo nel congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari

     Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

     Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, è ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

 

          Art. 80. Sospensione dell'invio in congedo in occasione della mobilitazione

     Il diritto all'invio in congedo illimitato, od assoluto, per ragioni di età, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

 

          Art. 81. Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione

     I sottufficiali ed i militari di truppa della regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle autorità locali della regia aeronautica o in mancanza di questa al capo dell'amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito.

     Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle autorità di cui sopra.

 

          Art. 82. Matrimoni dei militari in congedo

     I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre liberamente matrimonio.

 

          Art. 83. Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato

     I sottufficiali ed i militari di truppa della regia aeronautica in congedo illimitato, possono essere richiamati in servizio in totalità ovvero in parte, per classi, o parti di essa, o per ruoli, categorie e specialità, o per centri di reclutamento e mobilitazione di ascrizione.

     Tali richiami avranno luogo per decreto reale; ma i militari se invitati a presentarsi con un semplice precetto personale hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

     Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

     Questi ultimi richiami possono essere disposti dal ministro per l'aeronautica, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto reale.

 

CHIAMATE PER IL CONTROLLO DELLA FORZA IN CONGEDO

 

          Art. 84.

     Il ministro per l'aeronautica ha facoltà di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della regia aeronautica in congedo illimitato, ai fini del controllo della forza in congedo. Tale chiamate avranno luogo normalmente in giorno festivo.

     I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate e devono presentarsi al podestà del comune di residenza ovvero alle autorità militari nel comune stesso con le modalità indicate nel manifesto e nel precetto personale di chiamata.

     Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e penali.

 

          Art. 85.

     Le disposizioni di cui agli art. 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

 

Parte terza

RENITENZA ALLA LEVA E DISERZIONE, SANZIONI

AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI E PENALI

 

Titolo I

 

          Art. 86. Renitenza

     L'iscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presenti nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento è considerato e punito come renitente.

     La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal consiglio di leva o dalla commissione mobile di leva.

 

          Art. 87. Liste dei renitenti

     Alla chiusura del secondo periodo della leva, i comandanti dei centri di reclutamento e mobilitazione provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva generale i renitenti sono iscritti.

     Dalla liste dei renitenti vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

 

          Art. 88. Revoca della dichiarazione di renitenza

     E' in facoltà del consiglio di leva o della commissione mobile, oppure del comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazione di renitenza.

     Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dal comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 89. Avviamento alle armi dei renitenti arruolati

     I renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati vengono esaminati dal consiglio di leva, e se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviato alle armi, se appartenenti a classe già chiamata alle armi, salvo quanto è stabilito dal precedente art. 74.

 

          Art. 90. Diserzioni

     Gli iscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

 

          Art. 91. Precedenza delle cause per i reati di renitenza

     Le cause per i reati di renitenza alla leva debbono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

 

Titolo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI E PENALI

 

          Art. 92. Pene per i renitenti

     I renitenti presentatisi spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da due a sei mesi, se dal consiglio di leva siano stati riconosciuti idonei al servizio militare, e nella pena della reclusione fino a tre mesi, se siano stati ritenuti inabili al servizio.

     I renitenti presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi a un anno, se riconosciuti idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi se dichiarati inabili al servizio.

     I renitenti arrestati incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da uno a due anni, se dichiarati idonei al servizio militare; e della reclusione da un mese ad un anno, se ritenuti inabili.

     Le pene sopra stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

     I renitenti congedati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

 

          Art. 93. Pene per i favoreggiatori dei renitenti

     Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

     Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

     La stessa pena si applica a chi con colpevoli maneggi abbia impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto.

     Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, la pena della reclusione può estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.

 

          Art. 94. Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori

     I disertori ed i favoreggiatori dei disertori incorrono nelle pene previste dal codice penale militare.

 

PENE PER I MANCANTI AI RICHIAMI PER ISTRUZIONE

 

          Art. 95.

     Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai tribunali militari con il carcere militare.

     Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.

 

          Art. 96.

     I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

 

          Art. 97.

     Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse

     Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 1500, salvo, se vi è luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

 

          Art. 98. Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica

     Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane già cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perchè soggetto alla leva aeronautica, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

 

          Art. 99. Applicazione degli articolo 97 e 98 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati

     Alle pene stabilite nei due articoli 97 e 98, precedenti, sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati preveduti in detti articoli.

 

          Art. 100. Pene agli iscritti che producono documenti falsi od infedeli

     Gli iscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbiano contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge oltre a perdita degli eventuali benefici di cui al precedente art. 63.

 

PENE PER LA FRAUDOLENTA SOSTITUZIONE DI PERSONA

 

          Art. 101.

     I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

 

          Art. 102.

     Gli iscritti di leva che ai fini di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un corpo, in un'arma od in una specialità, commettano alcuno dei reati previsti dagli art. 174 e 174 septies del codice penale per l'esercito e dall'art. 4 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convalidato con la legge 28 maggio 1936–XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuni dei reati suindicati, e le persone indicate nel capoverso dell'art. 4 del predetto regio decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformità delle disposizioni dei detti articoli.

 

          Art. 103.

     I reati di cui al precedente art. 102 spettano alla competenza del giudice militare, da chiunque siano commessi.

 

          Art. 104. Pene per i sanitari

     I medici chirurghi civili chiamati a far parte dei consigli o commissioni mobili di leva, i quali abbiano ricevuto doni o accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

     La pena è loro applicabile sia che al momento dei doni e delle promesse essi avessero già ricevuto l'incarico, sia che l'accettazione del doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale incarico.

     Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

 

          Art. 105. Pene per chi ostacoli gli accertamenti per la formazione delle liste di leva

     Chiunque ostacoli o tragga in inganno i comandi di centro di reclutamento e mobilitazione negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 30 è punito con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

 

          Art. 106. Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con la presente legge

     Ogni pubblico ufficiale, agente o impiegato dello Stato che, scientemente in opposizione al disposto della presente legge, abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra o di mare, riforma od esclusioni dal servizio militare, ovvero abbia dato arbitraria estensione alle norme sulla leva aeronautica e sugli arruolamenti volontari aeronautici, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del codice penale.

 

          Art. 107. Imprescrittibilità

     Il reato di omissione o cancellazione dolosa dalle note preparatorie o dalle liste di leva e il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.

 

          Art. 108. Applicazione delle leggi penali ordinarie

     Per quanto non sia stato preveduto nelle disposizioni precedenti di questo titolo, si applicano ai reati relativi alla leva aeronautica le norme delle leggi penali ordinarie.

 

Parte quarta

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 109. Integrazione del contingente di leva annuo della regia aeronautica

     Qualora il contingente fornito dalla leva aeronautica per il ruolo servizi non fosse sufficiente ai bisogni della regia aeronautica, il quantitativo necessario per il fabbisogno stesso potrà essere integrato mediante l'incorporazione nella regia aeronautica degli arruolati nella leva di terra previ accordi col ministro della guerra.

     Per sopperire alle necessità della regia aeronautica di militari pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi e a servizi marinareschi in genere, la regia marina fornirà annualmente alla regia aeronautica scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi previa intesa fra il ministero dell'aeronautica e quello della marina.

     Per le reclute di cui ai precedenti commi si farà luogo a trasferimento dai ruoli del regio esercito e della regia marina a quelli della regia aeronautica a norma del disposto dell'art. 47.

 

          Art. 110. Entrata in vigore della presente legge

     Le disposizioni della presente legge saranno applicate a cominciare dai giovani che nell'anno 1939 compiranno il diciottesimo anno di età.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.