§ 46.10.24 - Legge 31 dicembre 1962, n. 1867.
Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:31/12/1962
Numero:1867


Sommario
Art. unico.      Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto [...]


§ 46.10.24 - Legge 31 dicembre 1962, n. 1867.

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 2 febbraio 1963, n. 30)

 

 

     Art. unico.

     Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.

     Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1965.