§ 46.10.7 - Legge 29 luglio 1949, n. 467.
Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:29/07/1949
Numero:467


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente [...]
Art. 2.      La misura dell'indennità militare è ridotta
Art. 3.      Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli [...]
Art. 4.      Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti [...]


§ 46.10.7 - Legge 29 luglio 1949, n. 467.

Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 5 agosto 1949, n. 178)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

 

 

Celibi

Ammogliati

Ufficiali:

 

 

 

 

Maggiore

L.

9.300

L.

12.400

Capitani

"

5.800

"

10.000

Tenenti e sottotenenti

"

5.300

"

9.250

Sottufficiali:

 

 

 

 

Marescialli maggiori

"

4.600

"

8.050

Marescialli capi

"

4.400

"

7.700

Marescialli ordinari

"

4.300

"

7.500

Brigadieri

"

2.350

"

3.900

Vice-brigadieri

"

2.200

"

3.650

 

     L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.

 

          Art. 2.

     La misura dell'indennità militare è ridotta:

     di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;

     di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1° aprile 1948.

 

          Art. 4.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana.