§ 46.9.151 - D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.
Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:05/10/1991
Numero:359


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Tipi di armamento.
Art. 3.  Armamento individuale – Definizione.
Art. 4.  Armamento di reparto – Definizione.
Art. 5.  Assegnazione e consegna delle armi.
Art. 6.  Doveri dell'assegnatario.
Art. 7.  Gestione e custodia dell'armamento.
Art. 8.  Armamento ordinario di reparto.
Art. 9.  Armamento speciale di reparto.
Art. 10.  Pistola semiautomatica..
Art. 11.  Sfollagente.
Art. 12.  Artifici.
Art. 13.  Fucile ad anima liscia.
Art. 14.  Fucile o carabina ad anima rigata.
Art. 15.  Pistola mitragliatrice.
Art. 16.  Fucile mitragliatore.
Art. 16 bis.  (Arma comune ad impulsi elettrici).
Art. 17.  Arma da addestramento.
Art. 18.  Accessori di lancio.
Art. 19.  Pistola semiautomatica.
Art. 20.  Pistola a tamburo.
Art. 21.  (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
Art. 22.  Arma collettiva a tiro curvo.
Art. 23.  Munizionamento autopropulso.
Art. 24.  Bombe a mano o da fucile.
Art. 25.  Dispositivi di lancio.
Art. 26.  Esplosivi.
Art. 27.  Accessori.
Art. 28.  Installazioni mobili.
Art. 29.  Armi ad aria o gas compressi.
Art. 30.  Armi bianche.
Art. 31.  Armi ad esclusivo uso sportivo.
Art. 32. 
Art. 33.  Previsione di sostituzione pistole M. 34 e M. 35.
Art. 34.  Previsione sostituzione moschetti M. 91 e M A B.
Art. 35.  Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38.
Art. 36.  Radiazione dal servizio.
Art. 37.  Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico.


§ 46.9.151 - D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. [1]

Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 11 novembre 1991, n. 264)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Generalità.

     1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

 

          Art. 2. Tipi di armamento.

     1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è individuale o di reparto.

     2. L'armamento di reparto si distingue in ordinario o speciale.

 

          Art. 3. Armamento individuale – Definizione.

     1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nonchè al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtù dei rispettivi ordinamenti, le qualità di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

     2. L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 10 specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa è assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

 

          Art. 4. Armamento di reparto – Definizione.

     1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all'art. 3, comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

 

          Art. 5. Assegnazione e consegna delle armi.

     1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale assegna agli istituti di istruzione e, direttamente o tramite i centri territoriali di supporto, agli uffici e reparti della Polizia di Stato:

     a) l'armamento individuale occorrente, per la successiva assegnazione al personale di cui all'art. 3;

     b) l'armamento di reparto occorrente in considerazione delle caratteristiche dei servizi, del personale da impiegare e degli obiettivi da conseguire, sentite, ove occorra, le Direzioni centrali competenti.

     2. Con l'ordine di servizio di cui all'art. 42 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il dirigente dell'ufficio, il comandante del reparto o il direttore dell'istituto di istruzione determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento e provvede per la consegna.

     3. La consegna dell'armamento al personale della Polizia di Stato diverso da quello indicato dall'art. 3 può essere disposta solo per motivi di addestramento o per motivi di assoluta necessità, allorchè detto personale è impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico. In quest'ultimo caso, si osservano le disposizioni dell'art. 9, comma 2.

 

          Art. 6. Doveri dell'assegnatario.

     1. L'assegnatario deve:

     a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;

     b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

     c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione.

     2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonchè in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

     3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.

 

          Art. 7. Gestione e custodia dell'armamento.

     1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, è gestito dall'ufficio consegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative.

     2. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili.

     3. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

     4. Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.

 

          Art. 8. Armamento ordinario di reparto.

     1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

     2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonchè il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.

 

          Art. 9. Armamento speciale di reparto.

     1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi individuali o collettive il cui uso, al di fuori dell'addestramento, è consentito al personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità.

     2. In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.

     3. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi di cui all'art. 8 di tipo o modello diverso da quello in dotazione ordinaria di reparto, ovvero munite degli accessori di cui all'art. 27, e dalle armi portatili, dalle armi collettive, dalle bombe, dal munizionamento autopropulso, dai dispositivi di lancio e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 19 a 26.

     4. Con decreto del Capo della Polizia sono specificamente individuati tipo e modello delle armi in dotazione speciale di reparto e delle altre dotazioni di cui agli articoli da 26 a 31.

 

Capo II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

 

          Art. 10. Pistola semiautomatica..

     1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm NATO;

     chiusura: stabile;

     ripetizione: semiautomatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;

     azione: singola ovvero singola e doppia;

     sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;

     tacca di mira: fissa;

     lunghezza canna: da 100 a 140 mm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 1,3 kg.

 

Capo III

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO

 

          Art. 11. Sfollagente.

     1. Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, con anello e cinturino fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.

 

          Art. 12. Artifici.

     1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio o con arma lunga.

     2. Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.

 

          Art. 13. Fucile ad anima liscia.

     1. Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: non inferiore a 12;

     caricamento: singolo o multiplo;

     ripetizione: manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;

     alimentazione: serbatoio mobile o fisso;

     capacità: non inferiore a 4 cartucce;

     sicura o sicure: automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

 

          Art. 14. Fucile o carabina ad anima rigata.

     1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

     chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     ripetizione: manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

     mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

     lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg;

     eventuali accessori esclusi.

 

          Art. 15. Pistola mitragliatrice.

     1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm NATO;

     chiusura: stabile o a massa;

     ripetizione: semiautomatica e automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità: da 10 a 40 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

     mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

     lunghezza canna: da 100 a 250 mm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

 

          Art. 16. Fucile mitragliatore.

     1. Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

     chiusura: stabile o metastabile;

     ripetizione: semiautomatica ed automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

     capacità: minimo 20 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;

     mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

     lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.

 

     Art. 16 bis. (Arma comune ad impulsi elettrici).

     1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

     scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 µs;

     durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;

     scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica;

     grilletto: protetto da ponticello;

     sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;

     capacità: almeno due coppie di elettrodi;

     sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura.

 

          Art. 17. Arma da addestramento.

     1. L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: dal 22 al 45;

     chiusura: stabile o a massa;

     ripetizione: ordinaria o semiautomatica, con azione singola o doppia;

     capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria, percussore lanciato, prima monta o cane rimbalzante;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: non superiore a 6'' o 152,4 mm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg.

 

          Art. 18. Accessori di lancio.

     1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.

 

Capo IV

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

 

          Art. 19. Pistola semiautomatica.

     1. La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm;

     chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     ripetizione: semiautomatica;

     alimentazione: serbatoio mobile.

 

          Art. 20. Pistola a tamburo.

     1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 38 o 357 o 9;

     capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;

     azione: singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;

     sicura: manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;

     mire: fisse o registrabili;

     lunghezza canna: compresa tra 2'' e 6'' (da 5 a 15 cm); peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 Kg, eventuali accessori esclusi.

 

          Art. 21. (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;

     chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;

     alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

     capacità: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

     mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

     lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;

     lunghezza totale: non superiore a 165 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.

 

          Art. 22. Arma collettiva a tiro curvo.

     1. L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto o nebbiogena; deve avere un calibro non superiore a mm 81 nominali e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.

 

          Art. 23. Munizionamento autopropulso.

     1. Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.

 

          Art. 24. Bombe a mano o da fucile.

     1. Le bombe in dotazione speciale di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano, con appositi dispositivi o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.

 

          Art. 25. Dispositivi di lancio.

     1. L'amministrazione può dotarsi, oltre che degli accessori di lancio di cui all'art. 18, anche di idonei dispositivi per il lancio di bombe, artifici, proiettili neutralizzanti, munizionamento autopropulso, come dotazione speciale di reparto.

 

          Art. 26. Esplosivi.

     1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina o innescanti.

 

Capo V

DOTAZIONI VARIE

 

          Art. 27. Accessori.

     1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.

     2. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono.

     3. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.

 

          Art. 28. Installazioni mobili.

     1. Le armi di cui agli articoli 14, 16, 21, 22 e 23 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni della Polizia di Stato.

 

          Art. 29. Armi ad aria o gas compressi.

     1. Ai fini addestrativi l'Amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in calibro 4,5 mm.

 

          Art. 30. Armi bianche.

     1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

     2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonchè per i reparti di servizio a cavallo.

     3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna, nonchè per i reparti speciali e per i reparti specializzati.

 

          Art. 31. Armi ad esclusivo uso sportivo.

     1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

 

          Art. 32.

     1. L'amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.

 

Capo VI

NORME TRASITORIE E FINALI

 

          Art. 33. Previsione di sostituzione pistole M. 34 e M. 35.

     1. Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 9 mm.

 

          Art. 34. Previsione sostituzione moschetti M. 91 e M A B.

     1. I moschetti M. 91 calibro 6,5, ed i moschetti automatici M A B, calibro 9, restano in distribuzione e in servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO e 120 superiore.

 

          Art. 35. Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38.

     1. Le mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38 in calibro 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO e 12,7 NATO.

 

          Art. 36. Radiazione dal servizio.

     1. Oltre a quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con decreto del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, sentite le direzioni centrali competenti per gli affari relativi allo specifico settore d'impiego operativo.

     2. Il Capo della Polizia può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

 

          Art. 37. Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico.

     1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

     2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

     3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purchè rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

     3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.R. 20 aprile 2022, n. 69.