§ 46.9.130 - D.P.R. 13 marzo 1986, n. 135.
Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:13/03/1986
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Armamento.
Art. 3.  Armamento individuale – Definizione.
Art. 4.  Doveri dell'assegnatario.
Art. 5.  Armamento di reparto – Definizione.
Art. 6.  Armamento di reparto – Assegnazione.
Art. 7.  Armamento di reparto - Gestione e custodia.
Art. 8.  Armamento ordinario di reparto – Costituzione.
Art. 9.  Armamento speciale di reparto – Costituzione.
Art. 10.  Pistola semiautomatica.
Art. 11.  Sfollagente.
Art. 12.  Artifici.
Art. 13.  Arma corta da addestramento.
Art. 14.  Arma lunga da addestramento.
Art. 15.  Fucile ad anima liscia.
Art. 16.  Fucile/carabina ad anima rigata.
Art. 17.  Fucili per proiettili neutralizzanti.
Art. 18.  Pistola mitragliatrice.
Art. 19.  Moschetto automatico.
Art. 20.  Fucile mitragliatore.
Art. 21.  Pistola semiautomatica.
Art. 22.  Pistola a tamburo.
Art. 23.  Pistola mitragliatrice.
Art. 24.  Fucile o carabina ad anima rigata.
Art. 25.  Arma collettiva automatica.
Art. 26.  Arma collettiva a tiro curvo.
Art. 27.  Armi autopropulse.
Art. 28.  Bombe a mano/da fucile.
Art. 29.  Esplosivi.
Art. 30.  Armi ad aria/gas compressi.
Art. 31.  Armi bianche.
Art. 32.  Armi ad esclusivo uso sportivo.
Art. 33.  Accessori – Tromboncino.
Art. 34.  Accessori - Mire speciali.
Art. 35.  Accessori - Moderatore di suono.
Art. 36.  Installazioni mobili.
Art. 37.  Armi per proiettili narcotizzanti.
Art. 38.  Previsione sostituzione pistole M. 34 ed M. 35.
Art. 39.  Previsione sostituzione moschetti M. 91.
Art. 40.  Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38.
Art. 41.  Dotazione di reparto.
Art. 42.  Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico.


§ 46.9.130 - D.P.R. 13 marzo 1986, n. 135. [1]

Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 2 maggio 1986, n. 100)

 

     E' approvato l'annesso regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, vistato dal ministro proponente.

 

Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Generalità.

     L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

 

          Art. 2. Armamento.

     L'armamento in dotazione all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è:

     individuale di reparto.

     L'armamento di reparto si distingue in:

     ordinario speciale.

 

          Art. 3. Armamento individuale – Definizione.

     L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, e in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

     Esso consta di una pistola.

 

          Art. 4. Doveri dell'assegnatario.

     L'assegnatario deve:

     a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;

     b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

     c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal uopo organizzate dall'Amministrazione.

     L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonchè in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

 

          Art. 5. Armamento di reparto – Definizione.

     Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale comandato in operazioni di servizio secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

 

          Art. 6. Armamento di reparto – Assegnazione.

     Le armi di reparto sono assegnate dalla Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale agli uffici, reparti e istituti di istruzione in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire.

     Le armi di reparto sono consegnate al personale comandato in operazioni di servizio, oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento, dal dirigente dell'ufficio o dal comandante del reparto o dal direttore dell'istituto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma in rapporto alle esigenze.

     Le armi devono essere immediatamente riconsegnate al termine del servizio o a cessata esigenza.

 

          Art. 7. Armamento di reparto - Gestione e custodia.

     In ambito provinciale l'armamento è gestito dalla maggiore unità d'inquadramento, che ne cura la custodia in una armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione a esigenze operative.

     Analogamente devono provvedere le scuole ed i reparti mobili.

     Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati e/o dotati di inferriate e grate: devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

     Presso gli altri edifici e comandi il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche ed idonei ambienti.

 

          Art. 8. Armamento ordinario di reparto – Costituzione.

     Costituiscono armamento ordinario di reparto le armi per l'uso delle quali è richiesto addestramento obbligatorio di base per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia.

     Esse sono:

     a) sfollagente ordinario;

     b) artifici;

     c) arma corta da addestramento;

     d) arma lunga da addestramento;

     e) fucile ad anima liscia;

     f) fucile o carabina ad anima rigata;

     g) fucile per proiettili neutralizzanti;

     h) pistola mitragliatrice;

     i) moschetto automatico;

     l) fucile mitragliatore.

 

          Art. 9. Armamento speciale di reparto – Costituzione.

     L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi, di uso individuale o collettivo, il cui uso è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di abilità.

     In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.

     L'armamento speciale è costituito dalle seguenti armi:

     a) pistola semiautomatica;

     b) pistola a tamburo;

     c) pistola mitragliatrice;

     d) fucile o carabina ad anima rigata;

     e) arma collettiva automatica;

     f) arma collettiva a tiro curvo;

     g) armi autopropulse;

     h) bombe a mano o da fucile;

     i) esplosivi.

 

Titolo II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

 

          Art. 10. Pistola semiautomatica.

     La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm;

     chiusura: stabile;

     ripetizione: semiautomatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;

     azione: singola ovvero singola e doppia;

     sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore a lancio inerziale;

     mire: registrabili in direzione;

     lunghezza canna: 100/140 mm;

     peso in ordine d'impiego: non superiore a 1300 g.

 

Titolo III

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ORDINARIA DI REPARTO

 

          Art. 11. Sfollagente.

     Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60.

 

          Art. 12. Artifici.

     Gli artifici in dotazione ordinaria di reparto possono essere illuminanti, da segnalazione e sfollagente.

     Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luce bianca o colorata, sono impiegabili con apposito strumento di lancio o con arma lunga.

     Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo strumento. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.

 

          Art. 13. Arma corta da addestramento.

     L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,6 mm o 38 (nominale) o 9 mm;

     chiusura: stabile o a massa;

     ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica, con azione singola e/o doppia;

     capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria/percussore lanciato/prima monta/cane rimbalzante;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: non superiore a 6" (152,4 mm);

     peso in ordine d'impiego: non superiore a 1,4 kg.

 

          Art. 14. Arma lunga da addestramento.

     L'arma lunga da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm;

     chiusura: stabile metastabile/a massa;

     ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica e/o automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     peso in ordine d'impiego: non superiore a 5,5 kg.

 

          Art. 15. Fucile ad anima liscia.

     Il fucile ad anima liscia in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 12;

     caricamento: multiplo;

     ripetizione: manuale e semiautomatica;

     alimentazione: serbatoio mobile o fisso;

     capacità: non inferiore a 4 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

 

          Art. 16. Fucile/carabina ad anima rigata.

     Il fucile/carabina ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm o 7,62 mm;

     chiusura: stabile o metastabile;

     ripetizione: manuale/semiautomatica e/o automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;

     lunghezza totale: non superiore a 120 cm;

     peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,5 kg.

 

          Art. 17. Fucili per proiettili neutralizzanti.

     Il fucile per proiettili neutralizzanti o illuminanti o fumogeni in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: non inferiore a 37 mm;

     caricamento: singolo o multiplo;

     ripetizione (con caricamento multiplo): manuale e semiautomatica;

     alimentazione: serbatoio mobile o fisso;

     capacità (con caricamento multiplo): non inferiore a 4 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: non inferiore a 8" (21 cm);

     lunghezza totale: non superiore a 110 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

 

          Art. 18. Pistola mitragliatrice.

     La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm;

     ripetizione: semiautomatica ed automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità: 15/40 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: 150/250 mm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

 

          Art. 19. Moschetto automatico.

     Il moschetto automatico in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm;

     chiusura: a massa;

     ripetizione: semiautomatica ed automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità: 15/40 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

     lunghezza canna: 150/250 mm;

     peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,2 kg.

 

          Art. 20. Fucile mitragliatore.

     Il fucile mitragliatore in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm/7,62 mm;

     chiusura: stabile o metastabile;

     ripetizione: semiautomatica ed automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

     capacità: minimo 20 cartucce;

     sicura o sicure: ordinarie e/o d'impugnatura;

     mire: registrabili/ottiche/notturne;

     lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;

     lunghezza totale: non superiore a 120 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.

 

Titolo IV

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

 

          Art. 21. Pistola semiautomatica.

     La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm;

     chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     ripetizione: semiautomatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;

     azione: singola e/o doppia;

     sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore lanciato;

     mire: fisse o registrabili;

     lunghezza canna: 100/150 mm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 1300 g (eventuali accessori esclusi).

 

          Art. 22. Pistola a tamburo.

     La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 38 o 357 o 9 parabellum;

     capacità tamburo: 5/6 cartucce;

     azione: singola e doppia;

     sicura: cane rimbalzante;

     mire: fisse o registrabili;

     lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);

     peso in ordine di impiego: non superiore a 1.400 g (eventuali accessori esclusi).

 

          Art. 23. Pistola mitragliatrice.

     La pistola mitragliatrice in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 9 mm;

     chiusura: stabile o a massa;

     ripetizione: semiautomatica e automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità: 10/40 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne;

     lunghezza canna: 100/250 mm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (eventuali accessori esclusi).

 

          Art. 24. Fucile o carabina ad anima rigata.

     Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm;

     chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     ripetizione: semiautomatica e automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile;

     capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: registrabili/ottiche/notturne;

     lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;

     lunghezza totale: non superiore a 120 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg (eventuali accessori esclusi).

 

          Art. 25. Arma collettiva automatica.

     L'arma collettiva automatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm/7,62 mm/12,7;

     chiusura: stabile o metastabile;

     ripetizione: semiautomatica ed automatica;

     alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

     capacità: non inferiore a 20 cartucce;

     sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

     mire: registrabili od ottiche;

     lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;

     lunghezza totale: non superiore a 165 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg (compreso l'affusto).

 

          Art. 26. Arma collettiva a tiro curvo.

     L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto e nebbiogene; deve avere calibro non superiore a mm 81 (nominali) e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.

 

          Art. 27. Armi autopropulse.

     Le armi autopropulse in dotazione di reparto devono essere idonee allo svolgimento di azioni nebbiogene e contro opere resistenti; devono avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.

 

          Art. 28. Bombe a mano/da fucile.

     Le bombe in dotazione di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.

 

          Art. 29. Esplosivi.

     Gli esplosivi in dotazione di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.

 

Titolo V

DOTAZIONI VARIE

 

          Art. 30. Armi ad aria/gas compressi.

     Ai fini addestrativi l'Amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in cal. 4,5 mm.

 

          Art. 31. Armi bianche.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

     Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza nonchè per i reparti di servizio a cavallo.

     Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio aereo, subacqueo, di montagna e di sicurezza.

 

          Art. 32. Armi ad esclusivo uso sportivo.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

 

          Art. 33. Accessori – Tromboncino.

     Le armi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 8 possono essere dotate di tromboncino per il lancio di bombe o artifici.

 

          Art. 34. Accessori - Mire speciali.

     Le armi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 9 possono essere dotate di congegni di puntamento ottici/luminosi/elettronici.

 

          Art. 35. Accessori - Moderatore di suono.

     Le armi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9 possono essere dotate di moderatore di suono.

 

          Art. 36. Installazioni mobili.

     Le armi di cui agli articoli 17, 20, 25, 26 e 27 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi, ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni appartenenti all'Amministrazione.

 

          Art. 37. Armi per proiettili narcotizzanti.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 38. Previsione sostituzione pistole M. 34 ed M. 35.

     Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 9 mm.

 

          Art. 39. Previsione sostituzione moschetti M. 91.

     I moschetti M. 91 cal. 6,5 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm, 7,62 mm e 12.

 

          Art. 40. Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38.

     Le mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38 in cal. 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm e 7,62 mm.

 

          Art. 41. Dotazione di reparto.

     Le armi e gli accessori di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 fanno parte della dotazione ordinaria di reparto; gli accessori di cui agli articoli 34 e 35 fanno parte della dotazione speciale di reparto.

 

          Art. 42. Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

     Nel decreto di cui al precedente comma sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

     In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purchè rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 69.