§ 46.9.81 - Legge 16 febbraio 1967, n. 43.
Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennità di trasferta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:16/02/1967
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la [...]
Art. 2.      Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati [...]


§ 46.9.81 - Legge 16 febbraio 1967, n. 43.

Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennità di trasferta prevista per il dipendente dello Stato.

(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, è abrogato.

 

          Art. 2.

     Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.