§ 46.9.71 - Legge 12 novembre 1964, n. 1279.
Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:12/11/1964
Numero:1279


Sommario
Art. 1.      E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico
Art. 2.      Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere
Art. 3. 
Art. 4.      Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.9.71 - Legge 12 novembre 1964, n. 1279.

Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

(G.U. 10 dicembre 1964, n. 305)

 

     Art. 1.

     E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

     Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 2.

     Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

     a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;

     b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

     c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;

     d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

     e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonchè la sanità morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;

     f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;

     g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;

     h) alla costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.

 

          Art. 3. [1]

     [Sono devoluti al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza il patrimonio del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, nonchè le entrate che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegnano allo stesso Fondo.]

 

          Art. 4.

     Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

 

          Art. 5. [2]

     [Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente art. 4, saranno osservate, in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, le disposizioni contenute nello statuto del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.]

 

          Art. 6.

     La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244.