§ 46.9.26 - D.Lgs.C.P.S. 26 novembre 1947, n. 1510 .
Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:26/11/1947
Numero:1510


Sommario
Art. 1.      La prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, l'osservanza della disciplina della circolazione ed il controllo sui mezzi circolanti, le [...]
Art. 2.      Per le esigenze inerenti ai servizi di polizia stradale il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 104 posti ripartiti nei [...]
Art. 3.      Per le esigenze degli stessi servizi di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2696 posti di sottufficiali, graduati e guardie ripartiti nei [...]
Art. 4.      Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, il prefetto può consentire, in singoli casi, che gli appartenenti al reparto di polizia stradale, che presta [...]
Art. 5.      Nella prima attuazione del presente decreto i posti di organico stabiliti dall'art. 2 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro per l'interno [...]
Art. 6.      Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico previsti dall'art. 3 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro per l'interno [...]
Art. 7.      Gli aspiranti di cui alla lettera a) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi rivestito quali ausiliari di pubblica sicurezza [...]
Art. 8.      La Commissione prevista dall'art. 5, primo comma, è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta
Art. 9.      La Commissione prevista dall'art. 6, primo comma, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta
Art. 10.      I vincitori dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito
Art. 11.      Agli effetti del presente decreto, si intendono per combattenti della guerra di liberazione
Art. 12.      Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla polizia stradale e non presentino domanda di [...]


§ 46.9.26 - D.Lgs.C.P.S. 26 novembre 1947, n. 1510 [1].

Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

(G.U. 12 gennaio 1948, n. 8)

 

 

     Art. 1.

     La prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, l'osservanza della disciplina della circolazione ed il controllo sui mezzi circolanti, le segnalazioni relative alla sicurezza della viabilità, le operazioni per i soccorsi automobilistici e la vigilanza per la conservazione del demanio stradale, costituiscono servizi di polizia stradale.

     Ai servizi suddetti provvede il Ministero dell'interno, rimanendo salve le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti speciali a funzionari e agenti civili dipendenti da altre Amministrazioni, nonchè quelle di competenza di corpi organizzati dei Comuni per quanto concerne le strade urbane.

 

          Art. 2.

     Per le esigenze inerenti ai servizi di polizia stradale il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 104 posti ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

maggiori 4

Capitani 10

Tenenti 40

Sottotenenti 50

 

          Art. 3.

     Per le esigenze degli stessi servizi di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2696 posti di sottufficiali, graduati e guardie ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

marescialli di 1ª classe 66

marescialli di 2ª e 3ª classe 120

brigadieri 275

vice brigadieri 315

guardie scelte 520

guardie 1400

     Il Ministero dell'interno promuove e cura la specializzazione nei servizi della polizia stradale di un eguale numero di ufficiali, di sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 4.

     Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, il prefetto può consentire, in singoli casi, che gli appartenenti al reparto di polizia stradale, che presta servizio nella provincia, eseguano servizi di scorta, a pagamento, per conto di enti pubblici e di privati.

     Le modalità e le tariffe relative sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti di organico stabiliti dall'art. 2 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro per l'interno ed in base a graduatoria di merito da compilarsi da apposita Commissione.

     Al concorso suddetto possono prendere parte:

     a) gli ufficiali ausiliari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei reparti di polizia stradale, non abbiano superato il 45° anno di età, se concorrenti al grado di capitano, ed il 40° anno, se concorrenti ai gradi di tenente e di sottotenente, ed abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per non meno di un anno;

     b) gli ufficiali che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada ovvero, appartenendo al ruolo della forza in congedo della predetta milizia, prestino, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, servizio ausiliario di pubblica sicurezza, sempre che, alla data medesima, non abbiano superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza ai vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Gli aspiranti di cui alla lettera a) non possono concorrere per un grado superiore a quello di capitano.

     Salvo quanto diversamente disposto col presente decreto, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza, stabiliti dalla legge 31 gennaio 1942, n. 39.

     Per l'ammissione al concorso è riconosciuto titolo di studio valido anche la laurea in ingegneria.

     Per i combattenti della guerra di liberazione è titolo di studio sufficiente per l'ammissione al concorso la licenza di scuola secondaria di grado superiore.

     Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

 

          Art. 6.

     Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico previsti dall'art. 3 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro per l'interno ed in base a graduatoria di merito da compilarsi da apposita Commissione.

     Possono partecipare al concorso per i posti suddetti:

     a) i sottufficiali, i graduati e le guardie ausiliarie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio in reparti di polizia stradale ed abbiano prestato nella Amministrazione della pubblica sicurezza servizio per non meno di un anno;

     b) i sottufficiali, i graduati ed i militari appartenenti al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada in servizio alla data dell'8 settembre 1943 ovvero, se appartenenti al ruolo della forza in congedo della milizia suddetta, prestino servizio quali ausiliari di pubblica sicurezza.

     Gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dal regolamento del Corpo suddetto, salvo quanto è nel presente decreto diversamente disposto.

     Gli aspiranti di cui alla lettera a):

     debbono essere in possesso della licenza di scuola secondaria di grado inferiore, se concorrenti a posti non inferiori a maresciallo di terza classe e di licenza elementare per gli altri gradi;

     non debbono avere superato alla data di entrata in vigore del presente decreto l'età di 40 anni per i gradi non inferiori a quello di maresciallo di 3ª classe e di 35 anni, da computarsi alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, per gli altri gradi.

     Gli aspiranti di cui alla lettera b) non debbono avere superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Per ambedue le categorie di aspiranti non è richiesto il requisito del celibato e la statura minima è fissata in metri 1,60.

     Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

 

          Art. 7.

     Gli aspiranti di cui alla lettera a) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi rivestito quali ausiliari di pubblica sicurezza in reparti di polizia stradale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazione partigiane.

     Il riconoscimento della qualifica di combattente della guerra di liberazione o dei gradi rivestiti nelle formazioni partigiane è demandato, rispettivamente, per gli ufficiali e per i sottufficiali, graduati e guardie, alle Commissioni di cui agli articoli 8 e 9.

     L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nel servizio ausiliario di pubblica sicurezza è deliberata dalle Commissioni suindicate in base a giudizio di idoneità della prefettura nella cui circoscrizione l'aspirante ha prestato servizio.

     Gli aspiranti di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia nazionale della strada.

     I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti di organico previsti nei precedenti articoli 2 e 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

 

          Art. 8.

     La Commissione prevista dall'art. 5, primo comma, è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta:

     a) di un prefetto che la presiede;

     b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6° ;

     c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° , designato dal Ministro per i lavori pubblici;

     d) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     e) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, designato dal Comando militare territoriale;

     f) di un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

     Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

     La Commissione formula per ciascun grado una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

 

          Art. 9.

     La Commissione prevista dall'art. 6, primo comma, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

     a) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6° , che la presiede;

     b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7° ;

     c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° , designato dal Ministro per i lavori pubblici;

     d) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     e) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, da designarsi dal Comando militare territoriale;

     f) di un esponente del movimento partigiano, designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

     Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

     La Commissione formula per ciascun grado la graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

 

          Art. 10.

     I vincitori dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

     Entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, essi devono seguire un corso di insegnamento e di istruzione della durata di almeno tre mesi presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

     Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale e pratica davanti ad una Commissione composta di insegnanti della scuola.

     La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

 

          Art. 11.

     Agli effetti del presente decreto, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

     a) i partigiani e patrioti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

     b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

     c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

     d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera c).

 

          Art. 12.

     Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla polizia stradale e non presentino domanda di arruolamento ai termini del presente decreto o per qualsiasi ragione non vengano arruolati, cessano dal temporaneo incarico.

     Ad essi sono applicabili, per il servizio prestato quali ausiliari di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito con l'art. 3 del decreto legislativo 26 novembre 1946, n. 368, e dell'art. 4 di quest'ultimo decreto.

     2 bis Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento [2].

     2 ter Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno [3].


[1]  Ratificato, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 novembre 1956, n. 1326. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.