§ 46.8.516 - L. 2 marzo 2004, n. 62.
Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/03/2004
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.516 - L. 2 marzo 2004, n. 62. [1]

Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 12 marzo 2004, n. 60)

 

Art. 1.

     1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.