§ 46.8.508 - D.M. 10 febbraio 2003, n. 64.
Regolamento concernente la disciplina della scuola di guerra dell'Esercito


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/02/2003
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Partecipazione al corso di stato maggiore
Art. 3.  Partecipazione al corso pluritematico
Art. 4.  Convenzioni con le università
Art. 5.  Concorso
Art. 6.  Commissione esaminatrice
Art. 7.  Titoli di merito
Art. 8.  Prove d'esame
Art. 9.  Graduatoria
Art. 10.  Rinvio
Art. 11.  Sessioni
Art. 12.  Valutazione del profitto
Art. 13.  Esame finale
Art. 14.  Commissione esaminatrice
Art. 15.  Graduatoria
Art. 16.  Rinvio, dimissione
Art. 17.  Modalità di ammissione
Art. 18.  Valutazione del profitto
Art. 19.  Prova finale
Art. 20.  Rinuncia, rinvio, dimissione
Art. 21.  Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore
Art. 22.  Disposizione transitoria
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 46.8.508 - D.M. 10 febbraio 2003, n. 64. [1]

Regolamento concernente la disciplina della scuola di guerra dell'Esercito

(G.U. 11 aprile 2003, n. 85)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 4, commi 13-bis e 13-ter che prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

     Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore interforze;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

     Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/53847/D.V.6 dell'11 novembre 2002;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

Generalità

 

     Art. 1. Finalità

     1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito sono previsti il corso di stato maggiore ed il corso pluritematico, di durata complessiva non superiore a un anno accademico.

     2. Il corso di stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico, è inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello equivalente.

     3. Il corso pluritematico è inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di:

     a) operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi operativi intermedi, negli organi di vertice della Forza armata e dei comandi terrestri multinazionali;

     b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari;

     c) svolgere attività d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.

     4. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

          Art. 2. Partecipazione al corso di stato maggiore

     1. Partecipano al corso di stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani appartenenti ai ruoli normali dell'Esercito dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento e, secondo le modalità previste dalle disposizioni del capo II, i capitani dei ruoli speciali.

 

          Art. 3. Partecipazione al corso pluritematico

     1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.

     2. Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza è obbligatoria.

 

          Art. 4. Convenzioni con le università

     1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito può stipulare apposite convenzioni con le università, ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 1 e in conformità con i principi stabiliti dal presente regolamento, di corrispondenti master universitari di secondo livello.

 

Capo II

 

Ammissione dei capitani dei ruoli speciali al corso di stato maggiore

 

          Art. 5. Concorso

     1. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito.

 

          Art. 6. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, è composta da:

     a) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a colonnello, presidente;

     b) tre ufficiali in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membri;

     c) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro con funzioni di segretario;

     d) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro supplente.

 

          Art. 7. Titoli di merito

     1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:

     a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;

     b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;

     c) fino a punti 2/30, per altri titoli.

     2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 8 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.

 

          Art. 8. Prove d'esame

     1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:

     a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;

     b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;

     c) i test volti all'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale.

     2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.

     3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

     4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.

 

          Art. 9. Graduatoria

     1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parità di punteggio, al più anziano in ruolo.

     2. La graduatoria approvata è comunicata agli interessati dalla direzione generale del personale militare.

     3. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.

     4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.

 

          Art. 10. Rinvio

     1. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso, può partecipare al primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto limite di età, se la sospensione precauzionale è stata revocata a tutti gli effetti.

 

Capo III

 

Corso di stato maggiore

 

          Art. 11. Sessioni

     1. Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate più sessioni dello stesso corso di stato maggiore, nelle quali ripartire gli ufficiali frequentatori.

 

          Art. 12. Valutazione del profitto

     1. Durante lo svolgimento del corso di stato maggiore, il grado di capacità e preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.

 

          Art. 13. Esame finale

     1. Il corso di stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attività operative riferita a scenari diversi.

     2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 12.

     3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica è estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova è ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.

     4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, è ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.

     5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.

     6. L'esito dell'esame finale ed il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.

 

          Art. 14. Commissione esaminatrice

     1. Per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 13 la commissione è composta da:

     a) un ufficiale generale appartenente all'istituto di formazione, presidente;

     b) quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello ovvero colonnello, membri;

     c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

     d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario senza diritto di voto.

     2. In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto.

     3. La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti.

     4. Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.

 

          Art. 15. Graduatoria

     1. Al termine del corso di stato maggiore viene formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nell'esame finale.

     2. Agli ufficiali che superano il corso di stato maggiore è rilasciato il relativo diploma.

 

          Art. 16. Rinvio, dimissione

     1. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo stato maggiore dell'Esercito, può essere disposto solo ai due corsi di stato maggiore immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.

     2. Il rinvio d'autorità dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego è disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.

     3. L'ufficiale, che non può iniziare a frequentare il corso di stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, può presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali.

     4. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore ad un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali, può essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi.

     5. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo può essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non è stato ammesso all'esame finale, di cui all'articolo 12, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30.

     6. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, è rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame.

     7. La dimissione dal corso di stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta dallo stato maggiore dell'Esercito, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso di stato maggiore.

 

Capo IV

 

Corso pluritematico

 

          Art. 17. Modalità di ammissione

     1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.

     2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito:

     a) la votazione riportata nell'esame finale del corso di stato maggiore, di cui all'articolo 13;

     b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.

     3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, composta da:

     a) un ufficiale generale, ispettore dell'Esercito, presidente;

     b) un ufficiale generale, capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

     c) un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale, membro;

     d) un ufficiale generale e un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

     e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.

 

          Art. 18. Valutazione del profitto

     1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.

     2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo è attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.

 

          Art. 19. Prova finale

     1. Il corso pluritematico si conclude con la prova finale, consistente in una esercitazione pratica a carattere interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito di gruppi di lavoro.

     2. Il punteggio della prova finale è attribuito a ciascun ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di lavoro.

     3. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al comma 2, è rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno accademico in cui è iscritto.

     4. La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in centodecimi, è ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.

     5. Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale consegue una votazione non inferiore a 66/110.

     6. Agli ufficiali che superano il corso pluritematico viene rilasciato il relativo diploma.

 

          Art. 20. Rinuncia, rinvio, dimissione

     1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello stato maggiore dell'Esercito, può essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso pluritematico.

     2. L'ufficiale che ha necessità di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non può iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermità, entro un periodo di tempo pari ad un sesto della durata, deve presentare allo stato maggiore dell'Esercito domanda di rinvio ad altro corso.

     3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore ad un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermità derivante da causa di servizio, l'ufficiale è rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.

 

Capo V

 

Servizio di stato maggiore

 

          Art. 21. Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore

     1. Possono svolgere funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, ovvero il corso di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

     2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.

 

          Art. 22. Disposizione transitoria

     1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 21 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.

 

Capo VI

 

Disposizione finale

 

          Art. 23. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 4, comma 13-ter, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.