§ 46.8.486 - Legge 2 agosto 1999, n. 277.
Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/08/1999
Numero:277


Sommario
Art. 1.      1. E' riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente o di ex-internato militare [...]
Art. 2.      1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi militari entro un [...]
Art. 3.      1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli [...]


§ 46.8.486 - Legge 2 agosto 1999, n. 277. [1]

Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943

(G.U. 11 agosto 1999, n. 187)

 

 

     Art. 1.

     1. E' riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente o di ex-internato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943:

     a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

     b) avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;

     c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

     d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

     e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.

 

          Art. 2.

     1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.