§ 46.8.454 - D.L. 10 giugno 1994, n. 354. .
Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/06/1994
Numero:354


Sommario
Art. 1.      1. Il Comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato " [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 46.8.454 - D.L. 10 giugno 1994, n. 354. [1].

Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

(G.U. 11 giugno 1994, n. 135)

 

     Art. 1.

     1. Il Comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato " Casina delle rose", relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attività di rappresentanza militare, nonchè a sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

     2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le eventuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     3. [Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria, della "Casina delle rose", valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994] [2].

     4. [Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto] [3].

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 16 luglio 1994, n. 455.

[2] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.