§ 46.8.424 - Legge 4 aprile 1985, n. 123.
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/04/1985
Numero:123


Sommario
Art. 1.      I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'art. 3, lettera b), della legge [...]
Art. 2.      Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma [...]
Art. 3.      Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente art. 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. [...]
Art. 4.      All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente [...]
Art. 5.      Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo [...]
Art. 6.      La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, [...]
Art. 7.      L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, [...]
Art. 8.      Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'art. 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...]


§ 46.8.424 - Legge 4 aprile 1985, n. 123. [1]

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(G.U. 11 aprile 1985, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'art. 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

 

          Art. 2.

     Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

 

          Art. 3.

     Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente art. 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

 

          Art. 4.

     All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

 

          Art. 5.

     Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente art. 1.

     Agli allievi di cui al precedente comma, che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

 

          Art. 6.

     La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

     L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

     L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

 

          Art. 7.

     L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

     A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 8.

     Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'art. 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.