| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
| Capitolo: | 32.2 confessioni diverse |
| Data: | 27/02/2026 |
| Numero: | 31 |
| Sommario |
| Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese |
| Art. 2. Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 32.2.28 - L. 27 febbraio 2026, n. 31.
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 11 marzo 2026, n. 58)
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con
Art. 2. Modifica alla
1. All'articolo 4, comma 1, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La modifica apportata dall'articolo 2 alla
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE
Preambolo
La Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)
considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata il 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, modificata dall'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 ed approvata con
visto l'articolo 20, comma 2, della
convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:
«La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».
Articolo 2
Entrata in vigore
Le modifiche approvate dalla presente intesa decorrono dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione.
Articolo 3
Norma finale
Il Governo presenterà apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
Roma, 17 dicembre 2024