| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sicilia |
| Materia: | 3. sviluppo economico |
| Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
| Data: | 27/05/2026 |
| Numero: | 12 |
| Sommario |
| Art. 1. Misure per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica. |
| Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di interventi per l'istruzione. |
| Art. 3. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 in materia di prestito d'onore per studenti universitari. |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 in materia di programma triennale e piano operativo di sviluppo turistico regionale. |
| Art. 5. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 in materia di strutture turistico-ricettive. |
| Art. 6. Differimento di termini in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive. |
| Art. 7. Norme in materia di accesso ai contributi FURS. |
| Art. 8. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche. |
| Art. 9. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 in materia di contributi straordinari nel settore dei beni culturali. |
| Art. 10. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 in materia di contributi per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili. |
| Art. 11. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 26 in materia di iniziative sul tema del contrasto alla violenza di genere. |
| Art. 12. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 in materia di interventi per l'istruzione. |
| Art. 13. Stamperia regionale Braille. |
| Art. 14. Variazioni al bilancio della Regione. |
| Art. 15. Norma finale. |
§ 3.16.285 - L.R. 27 maggio 2026, n. 12.
Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali, sport e spettacolo.
(G.U.R. 5 giugno 2026, n. 25 - S.O.)
Art. 1. Misure per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica l'amministrazione regionale, i comuni, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della
2 Il dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio collabora alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 elaborando per ciascun soggetto il programma di inserimento lavorativo personalizzato che può prevedere l'affiancamento di un tutor specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichica ed il coinvolgimento di un esperto in supporto tra pari.
3. Gli enti di cui al comma 1 inviano ai servizi di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 6 della
4. I prospetti di cui al comma 3 sono pubblicati, a cura dei servizi per il collocamento obbligatorio, sui rispettivi siti internet istituzionali e sul sito internet istituzionale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri per l'impiego provvedono alla compilazione di un apposito elenco delle persone con disabilità psichica iscritte al collocamento mirato da aggiornare con cadenza bimestrale.
6. Alle persone con disabilità psichica è destinato almeno il 15 per cento della quota di riserva obbligatoria calcolata ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
a) al comma 2, lettera c), le parole "ISEE inferiore ad euro 20.000,00" sono sostituite dalle parole "ISEE inferiore ad euro 30.000,00";
b) al comma 3 le parole "Il finanziamento ha durata decennale, con preammortamento sino ad un massimo di 5 anni" sono sostituite dalle parole "Il finanziamento ha durata di dodici anni con preammortamento sino ad un massimo di sette anni";
c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto assicura adeguati strumenti di informazione e di orientamento alla misura rivolti agli studenti."
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni le parole "il 30 giugno dell'anno precedente al" sono sostituite dalle parole "sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale di previsione del".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 5. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a) il numero 5) è soppresso e alla lettera b) è aggiunto il seguente:
"11) Villaggi turistici;";
b) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) il numero 4 è soppresso e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) altre forme di ospitalità
1) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche”;
c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle strutture turistico-ricettive extralberghiere, le quali devono fornire agli utenti adeguata comunicazione sul possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 con riferimento alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e dei servizi igienico-sanitari.”;
d) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le parole “ed in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo al termine ultimo di adeguamento previsto dall'articolo 40, comma 2”;
e) al comma 1 dell'articolo 6 prima delle parole “sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio” sono inserite le parole “dove sono presenti apparecchi a combustione”;
f) al comma 1 dell'articolo 19 le parole “ubicate in una stessa unità immobiliare” sono sostituite dalle parole “ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna dotata dei previsti spazi di relazione”;
g) al comma 2 dell'articolo 29 le parole “ospitalità e ristorazione” sono sostituite dalle parole “ospitalità, degustazione e/o ristorazione”;
h) al comma 1 dell'articolo 35 le parole “non più di quattro unità immobiliari” sono sostituite dalle parole “non più di due unità immobiliari”;
i) al comma 4 dell'articolo 35 sono aggiunte alla fine le parole “Gli immobili destinati a locazione turistica, muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.”;
j) al comma 6 dell'articolo 38 dopo le parole “locazioni turistiche” sono inserite le parole “non imprenditoriali”;
k) al comma 2 dell'articolo 40 le parole “30 giugno 2026” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2027”. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027.
Art. 6. Differimento di termini in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della
Art. 7. Norme in materia di accesso ai contributi FURS.
1. All'articolo 65 della
a) al comma 3, dopo le parole “performance svolte.” è aggiunto il seguente periodo: “I contributi agli enti di cui al precedente periodo sono erogati con un'anticipazione del cinquanta per cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante corredata da dichiarazione attestante che il programma in corso di svolgimento non si discosta sostanzialmente da quello presentato in allegato all'istanza di finanziamento.”;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-bis.1. Gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica possono concorrere annualmente, con separate istanze, all'assegnazione sia dei contributi FURS riservati al settore lirico sinfonico e musicale sia di quelli destinati al settore prosa e danza.”.
2. Per il triennio 2026-2028, in deroga alle previsioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 65 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 35 della
1. Al comma 3 dell'articolo 35 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 7 della
1. Alla lettera z) del comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 10. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
"3-bis. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'associazione Sara Campanella al fine di programmare un calendario di iniziative sul territorio regionale volte a sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto alla violenza di genere.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 6), cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi esercizi finanziari, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della
a) alla lettera a) le parole "pari a 300 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 623 migliaia di euro";
b) alla lettera d) le parole "pari a 100 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 520 migliaia di euro";
c) alla lettera e) le parole "pari a 2.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 1.757 migliaia di euro".
Art. 13. Stamperia regionale Braille.
1. La Regione riconosce la stamperia regionale Braille dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio regionale siciliano, con sede a Catania in via Aurelio Nicolodi n. 4, quale centro specializzato per l'accessibilità dei non vedenti e degli ipovedenti a monumenti, gallerie d'arte, musei e più in generale a siti di rilevante interesse culturale, ecologico, paesaggistico ed archeologico mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate già disponibili e la sperimentazione di nuove, valorizzando l'applicazione di forme innovative e mirate di digitalizzazione e di intelligenza artificiale.
2. Ferme restando in capo alla stessa stamperia le competenze di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 16 nonché dell'articolo 6, comma 1, della
Art. 14. Variazioni al bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 15. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato
(Omissis)