Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 41.7.417 - D.Lgs. 8 agosto 2025, n. 126.
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria.
(G.U. 29 agosto 2025, n. 200)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla
Vista la
Vista la
Visto l'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 16 dicembre 2021, e, in particolare, il punto 9) del suddetto Accordo;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica, prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 febbraio 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
«La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.
La Regione può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.