§ 41.7.417 - D.Lgs. 8 agosto 2025, n. 126.
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:08/08/2025
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 41.7.417 - D.Lgs. 8 agosto 2025, n. 126.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria.

(G.U. 29 agosto 2025, n. 200)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante approvazione dello statuto della Regione siciliana;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, e, in particolare, l'articolo 6;

     Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 32;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e, in particolare, l'articolo 9;

     Visto l'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 16 dicembre 2021, e, in particolare, il punto 9) del suddetto Accordo;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica, prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 febbraio 2022;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

     La Regione può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.