§ 1.3.193 - L.R. 9 ottobre 2025, n. 28.
Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/10/2025
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali (ARAN Sardegna)
Art. 3.  Ordinamento e competenze dell'ARAN Sardegna
Art. 4.  Disciplina del personale del Comparto unico di contrattazione collettiva Regione-enti locali
Art. 5.  Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006
Art. 6.  Integrazione all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)
Art. 7.  Introduzione dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali)
Art. 8.  Integrazione all'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)
Art. 9.  Integrazione all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)
Art. 10.  Integrazione all'articolo 40-bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)
Art. 11.  Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN)
Art. 12.  Integrazione all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Risorse per la contrattazione)
Art. 13.  Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)
Art. 14.  Introduzione del titolo VI bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Norme di coordinamento)
Art. 15.  Integrazione all'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 (Proroga del contratto vigente)
Art. 16.  Norme di coordinamento
Art. 17.  Norme transitorie
Art. 18.  Norma finanziaria
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 1.3.193 - L.R. 9 ottobre 2025, n. 28.

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

(B.U. 10 ottobre 2025, n. 56)

 

Capo I

Attuazione del Comparto unico, istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali (ARAN Sardegna)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e degli altri principi del conferimento delle funzioni agli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, reca disposizioni di attuazione della contrattazione collettiva Regione-enti locali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006.

 

     Art. 2. Istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali (ARAN Sardegna)

1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006.

 

     Art. 3. Ordinamento e competenze dell'ARAN Sardegna

1. L'ARAN Sardegna è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore regionale competente in materia di personale. Può, altresì, avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo.

2. L'ARAN Sardegna assume la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello con riguardo all'Amministrazione regionale, agli enti regionali e agli enti locali della Sardegna, sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità previste nell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Rientrano tra le competenze esercitate dall'ARAN Sardegna:

a) accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva con le confederazioni sindacali alle quali sono affiliate;

b) svolgere le trattative contrattuali ed esercitare ogni attività relativa alla negoziazione dei contratti collettivi;

c) quantificare gli oneri diretti e riflessi della contrattazione a carico dell'Amministrazione, degli enti, istituti, aziende, agenzie regionali e degli enti locali;

d) informare costantemente sull'andamento delle trattative ed acquisire i pareri sulle ipotesi contrattuali;

e) curare la trasmissione delle ipotesi di contratto alla Corte dei conti, con la quantificazione dei costi, ai fini della certificazione di attendibilità dei costi e della loro compatibilità con i limiti della legge finanziaria e di bilancio e degli strumenti di programmazione economica approvati dal Consiglio regionale;

f) procedere alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei conti;

g) promuovere l'interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali;

h) prestare assistenza ai fini della contrattazione integrativa attraverso l'espressione di pareri e orientamenti applicativi a valenza generale in ordine all'interpretazione delle clausole e degli istituti contrattuali;

i) curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione con riferimento all'applicazione dei contratti collettivi regionali e alla contrattazione collettiva integrativa nonché all'andamento delle retribuzioni.

4. L'ARAN Sardegna sostituisce il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda, subentrando nelle funzioni e nei compiti disciplinati dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'ARAN Sardegna esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti.

6. Tre componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto Regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), in relazione alle rispettive competenze sul personale dipendente e su quello con qualifica dirigenziale.

7. Gli altri sei componenti del Comitato di cui al comma 5 sono nominati con decreto del Presidente della Regione, ciascuno su designazione, rispettivamente, del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna (CAL Sardegna), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), dell'Associazione sarda enti locali (ASEL), dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), delle Autonomie locali italiane - Lega delle autonomie locali (ALI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

8. Il Comitato costituito dai componenti di cui ai commi 6 e 7 tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico Regione-enti locali.

9. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano o abbiano rivestito nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale n. 31 del 1998. I componenti del Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

10. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le ulteriori modalità di funzionamento dell'ARAN Sardegna e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.

 

     Art. 4. Disciplina del personale del Comparto unico di contrattazione collettiva Regione-enti locali

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006, il personale della Regione e degli enti locali è disciplinato dalla legge regionale nel rispetto delle competenze legislative statali in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e dei principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

 

Capo II

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 31 del 1998 e n. 9 del 2006

 

     Art. 5. Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) le parole "enti regionali" sono sostituite con le parole "enti del sistema regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998";

b) dopo le parole "province" sono aggiunte le parole "e città metropolitane";

c) dopo le parole "comunità montane" sono aggiunte le parole ", unioni di comuni".

 

     Art. 6. Integrazione all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"2-quater. La presente legge disciplina i rapporti di lavoro del personale degli enti locali nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.".

 

     Art. 7. Introduzione dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente: "16-bis (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali) 1. Gli enti locali hanno potestà statutaria e regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal presente titolo.".

 

     Art. 8. Integrazione all'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente: "2-bis. I criteri per la mobilità all'interno del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.".

 

     Art. 9. Integrazione all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Nel Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna la mobilità del personale all'interno degli enti del Comparto unico avviene sulla base dei criteri deliberati ai sensi dell'articolo 33-ter, comma 2-bis. Possono essere altresì stipulate intese tra gli enti medesimi ai sensi del comma 3.".

 

     Art. 10. Integrazione all'articolo 40-bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "la Regione" sono inserite le seguenti: "e gli enti locali". La parola "utilizza" è di conseguenza sostituita con la parola "utilizzano".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito con i seguenti: "1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna).

1-bis. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA). Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ciascuno su designazione, rispettivamente, del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna (CAL Sardegna), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), dell'Associazione sarda enti locali (ASEL), dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), delle Autonomie locali italiane - Lega delle autonomie locali (ALI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

1-ter. Il Comitato in composizione integrata dai tre componenti designati dalla Giunta regionale e dai sei componenti, designati secondo le modalità di cui al comma 1-bis, tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico regione-enti locali.

1-quater. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano o abbiano rivestito nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale n. 31 del 1998. I componenti del Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

1-quinquies. Le deliberazioni dell'Agenzia, per specifica disciplina, sono adottate a maggioranza e sottoscritte dai rispettivi componenti.".

 

     Art. 12. Integrazione all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Risorse per la contrattazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi del Comparto unico di contrattazione applicati negli enti locali restano a carico degli stessi enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto delle funzioni locali.".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)

1. All'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indirizzi che riguardano materie inerenti al contratto unico Regione-enti locali devono essere assunti previo parere obbligatorio espresso dal CAL Sardegna.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'Assessore regionale competente in materia di personale redige lo schema degli indirizzi tenuto conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione della Giunta regionale che approva gli indirizzi deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio all'Agenzia.".

 

     Art. 14. Introduzione del titolo VI bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Norme di coordinamento)

1. Dopo il titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente: "Titolo VI bis (Norme di coordinamento)

Art. 68 bis. (Disciplina per gli enti locali) 1. Ai sensi della presente legge, per enti, dove non diversamente specificato, si intendono gli enti regionali e gli enti locali ovunque richiamati. 2. Gli enti locali applicano i principi contenuti nella presente legge nell'ambito della potestà statutaria e regolamentare loro attribuita attuando la distinzione tra gli organi di indirizzo politico e quelli di gestione secondo il proprio ordinamento. 3. Fino all'emanazione della relativa disciplina contrattuale e per le parti non diversamente disciplinate dalla presente legge continua a trovare applicazione negli enti locali il decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, e per le parti non espressamente derogate con legge regionale continua ad applicarsi il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 15. Integrazione all'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 (Proroga del contratto vigente)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Agli enti locali continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale funzioni locali fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale. Il contratto regionale per l'area dei dirigenti e per l'area del personale non dirigente prevede apposite clausole per disciplinare la graduale armonizzazione normativa ed economica del personale della Regione e degli enti locali.

3-ter. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo sono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio.

3-quater. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 3-ter si applicano, se più favorevoli per il dipendente, le sanzioni previste dal nuovo contratto collettivo.".

 

Capo III

Norme finali

 

     Art. 16. Norme di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni riferite al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda si intendono nel senso che la relativa competenza è esercitata dall'ARAN Sardegna.

2. Negli articoli da 59 a 63 della legge n. 31 del 1998 le parole "Comitato" e "Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda" sono sostituite rispettivamente dalle parole "Agenzia" e "Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna" ed i relativi periodi sono conseguentemente coordinati.

3. Con legge regionale sono approvate ulteriori disposizioni necessarie per garantire il coordinamento della normativa regionale con le disposizioni della presente legge.

4. La Giunta regionale acquisisce le eventuali intese in sede di conferenza Stato-regioni ed in sede di conferenza unificata finalizzate ad armonizzare l'ordinamento in materia di organizzazione degli uffici e personale degli enti locali della Sardegna.

 

     Art. 17. Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda è soppresso ed i suoi componenti assumono, senza soluzione di continuità, la carica di componenti del Comitato direttivo dell'ARAN Sardegna. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è integrato da sei componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

2. L'ARAN Sardegna per lo svolgimento delle funzioni attribuite continua ad avvalersi del personale dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dalla previgente intesa con l'Assessore regionale competente in materia di personale per il funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda.

3. In sede di prima applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, l'ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area di provenienza o di ingresso una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il solo dato associativo, da calcolarsi tenendo conto del rapporto tra il dato associativo ed il numero dei dipendenti rappresentati nel comparto o area di provenienza o di ingresso.

4. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le ulteriori modalità di funzionamento dell'ARAN Sardegna, inclusa la possibilità di estendere i contenuti dell'intesa di cui al comma 2 con professionalità di comprovata esperienza nel campo delle relazioni sindacali anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998.

 

     Art. 18. Norma finanziaria

1. La Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del Comparto unico del pubblico impiego del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale n. 31 del 1998, per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, per la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali da assegnare all'ARAN Sardegna.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati in euro 257.500 per il 2025 ed euro 365.000 a decorrere dal 2026 per il funzionamento dell'ARAN Sardegna di cui all'articolo 5 (missione 01 - programma 01 - titolo 01); ai medesimi oneri si fa fronte per euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con l'utilizzo delle risorse stanziate per il funzionamento ed i compensi spettanti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda iscritte in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1 e per euro 107.500 per il 2025 ed euro 215.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per i medesimi anni. A decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione.

3. Gli oneri per l'applicazione del Capo II della presente legge sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed in euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026; agli stessi oneri si fa fronte, per gli anni 2025, 2026 e 2027, con l'utilizzo di pari risorse iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione. A decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante pari quota parte delle entrate disponibili di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).