§ 51.4.213 - L. 31 marzo 2025, n. 47.
Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:31/03/2025
Numero:47


Sommario
Art. 1. 


§ 51.4.213 - L. 31 marzo 2025, n. 47.

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.

(G.U. 9 aprile 2025, n. 83)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

     2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».