Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 09/04/2025 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 3. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 5. Integrazione all’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 6. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 7. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 9. Neutralità finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 3.1.165 - L.R. 9 aprile 2025, n. 19.
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 322/1928)
(B.U. 9 aprile 2025, n. 18 Speciale)
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. Le modifiche e le operazioni sui beni civici devono avvenire nel rispetto del principio di tutela ambientale e sociale, garantendo che la loro gestione favorisca lo sviluppo sostenibile e l’interesse collettivo.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. Il comma 6 dell’articolo 5 della
3. Il comma 8 dell’articolo 5 della
“8. Il valore delle aree nella piena disponibilità del demanio civico comunale oggetto di alienazione è pari al valore venale.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 7 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
2. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“4. Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che:
a) il canone di legittimazione:
1) delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della
2) delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della
b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 39 della
c) in caso di abitazione principale il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento;
d) in caso di imprenditori agricoli a titolo principale e di attività produttive, artigianali e commerciali il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento;
e) in caso di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali come individuati dal
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della
“4 bis I criteri di determinazione del dovuto di cui al precedente comma si applicano, altresì, alle annualità pregresse dei canoni non versati.”
4. Al comma 5 dell’articolo 8 della
Art. 5. Integrazione all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. L’istanza di cui al precedente comma può essere presentata anche da un solo intestatario catastale e deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio regionale attestante la natura allodiale del terreno. L’istanza presentata da un solo intestatario catastale deve essere notificata agli altri aventi diritto. Il Comune, quantificato il dovuto ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della presente legge, incamera le somme dovute e ne dispone secondo quanto indicato dall’articolo 24 della
Art. 6. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 7. Modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
2. Al comma 2 dell’articolo 19 della
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della
“3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate – anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 9. Neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.