§ 41.7.411 - D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/02/2024
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267


§ 41.7.411 - D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano.

(G.U. 15 marzo 2024, n. 63)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già emanate» e, in particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato;

     Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 100 recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonchè gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.

     2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano.

     2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e può concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.

     2-quinquies. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonchè di elettività delle cariche sociali.

     2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

     2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalla Provincia autonoma di Bolzano, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.».