§ 3.10.83 - L.R. 8 marzo 2024, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:08/03/2024
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 3.10.83 - L.R. 8 marzo 2024, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.

(B.U. 12 marzo 2024, n. 33)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11

“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunta la seguente:

“e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto ambientale, collocate stabilmente sul suolo, facilmente rimovibili, caratterizzate da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento, per favorire l’osservazione dell’ambiente, anche al fine dello sviluppo del turismo didattico e naturalistico; le stanze panoramiche sono ubicate ad una distanza non superiore a 100 metri in linea d’aria da una stazione di un impianto a fune o da una struttura ricettiva aperta al pubblico di cui all’articolo 2, ivi compresi anche i rifugi alpini, o da un agriturismo di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, purché la struttura ricettiva e l’agriturismo siano raggiungibili tramite la viabilità esistente.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Le strutture di cui alla lettera e bis) possono essere realizzate in un unico piano ed è vietato l’abbattimento di alberi e piante per la loro realizzazione.”.

“3 ter. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare in merito alle strutture classificate di cui alla lettera e bis).”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 44, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le strutture ricettive di cui alla lettera e bis) del comma 2 possono essere realizzate anche al di sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture nell’ambito del territorio comunale, con una capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura.

5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali volte a garantire il basso impatto ambientale, ivi compresa la riduzione dell’inquinamento luminoso, delle strutture ricettive del comma 2 anche con riguardo ai correlati aspetti relativi all’accesso e al trasporto di persone e cose, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ”Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.