§ 94.1.k57 - L. 22 settembre 2023, n. 141.
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/09/2023
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Art. 4.  Durata della protezione dei disegni e modelli
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 94.1.k57 - L. 22 settembre 2023, n. 141.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

(G.U. 13 ottobre 2023, n. 240)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

 

     Art. 3. Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

     1. L'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

     «Art. 155. (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».

     2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

     4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

     5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».

 

     Art. 4. Durata della protezione dei disegni e modelli

     1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Abbreviazioni

Ai fini del presente Atto deve intendersi per:

i) “Accordo de L'Aia”, l’Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d’ora in avanti rinominato “Accordo de L’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali”;

ii) “presente Atto”, l’Accordo de L’Aia quale stabilito dal presente Atto;

iii) “Regolamento”, il Regolamento del presente Atto;

iv) “prescritto”, prescritto dal Regolamento;

v) “Convenzione di Parigi”, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata;

vi) “registrazione internazionale”, la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformità al presente Atto;

vii) “domanda internazionale”, una domanda di registrazione internazionale;

viii) “Registro internazionale”, la raccolta ufficiale, tenuta presso l’Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

ix) “persona”, una persona fisica o una persona giuridica;

x) “richiedente”, la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;

xi) “titolare”, la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel Registro internazionale;

xii) “organizzazione intergovernativa”, un’organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformità con l’articolo 27, paragrafo 1, punto ii);

xiii) “Parte contraente”, ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto;

xiv) “Parte contraente del richiedente”, la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtù del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell’articolo 3; qualora il richiedente, in conformità all’articolo 3, possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o più Parti contraenti, per “Parte contraente del richiedente” si intende quella che, tra le Parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;

xv) “territorio di una Parte contraente”, laddove la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;

xvi) “ufficio”, l’ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente;

xvii) “ufficio d’esame”, un ufficio che esamina, ex officio, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novità;

xviii) “designazione”, la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale;

xix) “Parte contraente designata”, e “ufficio designato”, rispettivamente la Parte contraente e l’ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione;

xx) “Atto del 1934”, l’atto, dell’Accordo de L’Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934;

xxi) “Atto del 1960”, l’atto, dell’Accordo de L’Aia, firmato a L’Aia il 28 novembre 1960;

xxii) “Atto aggiuntivo del 1961”, l’atto, aggiuntivo all’Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961;

xxiii) “Atto complementare del 1967”, l’atto, complementare all'Accordo de L’Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato;

xxiv) “Unione”, l’Unione de L'Aia, istituita dall’Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto aggiuntivo del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;

xxv) “Assemblea”, l’assemblea di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea;

xxvi) “Organizzazione”, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;

xxvii) “Direttore generale”, il Direttore generale dell’Organizzazione;

xxviii) “Ufficio internazionale”, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;

xxix) “strumento di ratifica”, gli strumenti di accettazione o approvazione.

Articolo 2

Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali

(1) [Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l’applicazione di una tutela più ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d’arte e alle opere d’arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore, né la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commercio allegato all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

(2) [Obbligo di conformità alla Convenzione di Parigi] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.

 

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3

Diritto di depositare una domanda internazionale

Ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.

Articolo 4

Procedura di deposito della domanda internazionale

(1) [Deposito diretto o indiretto] a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l’Ufficio internazionale, sia tramite l’Ufficio della Parte contraente del richiedente.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio.

(2) [Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto] L’ufficio di ogni Parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Articolo 5

Contenuto della domanda internazionale

(1) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da:

i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto;

ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente;

iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale,

presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformità al paragrafo 5, la domanda internazionale può, anziché contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale;

iv) l’indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato;

v) l’indicazione delle Parti contraenti designate;

vi) le tasse prescritte;

vii) ogni altra indicazione prescritta.

(2) [Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinché le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi:

i) indicazioni sull’identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

iii) una rivendicazione.

c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

(3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale può contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento.

(4) [Più disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

(5) [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.

Articolo 6

Priorità

(1) [Rivendicazione della priorità] a) La domanda internazionale, ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, può contenere una dichiarazione rivendicante la priorità di una o più domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

b) Il Regolamento può stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.

(2) [Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorità] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Articolo 7

Tasse di designazione

(1) [Tasse di designazione prescritte] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata.

(2) [Tassa di designazione individuale] Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d’esame e ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa è designata, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo può essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l’importo non può superare quello che l’Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale.

(3) [Trasferimento delle tasse di designazione] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall’Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Articolo 8

Rettifica delle irregolarità

(1) [Esame della domanda internazionale] Se l’Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all’atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto.

(2) [Irregolarità non sanate] a) Se il richiedente non si conforma all’invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

b) Nel caso di un’irregolarità riguardante l’articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformità al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all’invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 9

Data di deposito della domanda internazionale

(1) [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l’Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale.

(2) [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale è depositata attraverso l’ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

(3) [Domanda internazionale avente alcune irregolarità] Se la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall’Ufficio internazionale, presenta un’irregolarità che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito è quella in cui la rettifica è ricevuta dall'Ufficio internazionale.

Articolo 10

Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

(1) [Registrazione internazionale] L’Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla ai sensi dell’articolo 8, non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione è effettuata a prescindere dal differimento della pubblicazione di cui all’articolo 11.

(2) [Data della registrazione internazionale] a) Fatto salvo quanto disposto dalla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.

b) Laddove la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall’Ufficio internazionale, presenti un’irregolarità riguardante l’articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità è ricevuta dall’Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

(3) [Pubblicazione] a) La registrazione internazionale è pubblicata dall’Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

b) L’Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ciascun ufficio designato.

(4) [Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l’Ufficio internazionale tiene segreta ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

(5) [Copie confidenziali] a) Non appena la registrazione è stata effettuata l’Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale, nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale, a ciascun ufficio che gli abbia notificato l’interesse a ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale.

b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale, l’ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata inviata una copia dall’Ufficio internazionale e può usare tale copia solo al fine di esaminare le registrazioni internazionali e le domande per la protezione di disegni o modelli industriali depositate nella o per la Parte contraente per la quale l’ufficio è competente. In particolare, esso non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona esterna all’ufficio che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo ai fini di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto a depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di una procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato, a titolo confidenziale, soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare la riservatezza della divulgazione.

Articolo 11

Differimento della pubblicazione

(1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione] a) Qualora la legislazione di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

b) Qualora la legislazione di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale mediante una dichiarazione.

(2) [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:

i) se, allo scadere del periodo prescritto, nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 oppure,

ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

(3) [Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile ai sensi del diritto applicabile] Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

i) fatto salvo il punto ii), l’Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all’Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l’Ufficio internazionale non tiene conto della richiesta di differimento della pubblicazione;

ii) se, invece di riproduzioni del disegno o modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l’Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di detta Parte contraente e, conseguentemente, lo notifica al richiedente.

(4) [Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale] a) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso, il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all’Ufficio internazionale.

b) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, in qualsiasi momento il titolare può anche chiedere all’Ufficio internazionale di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

(5) [Rinuncia e limitazione] a) Se in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2 il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

(6) [Pubblicazione e fornitura di riproduzioni] a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile ai sensi del presente articolo, l’Ufficio internazionale pubblica la registrazione internazionale previo pagamento delle tasse prescritte. In caso di mancato pagamento delle tasse, come prescritto, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all’Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

Articolo 12

Rifiuto

(1) [Diritto al rifiuto] L’ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di tale Parte contraente non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia, nessun ufficio può rifiutare, in parte o del tutto, gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto attiene alla forma o al contenuto, ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, alle prescrizioni previste nel presente Atto o nel Regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

(2) [Notifica di rifiuto] a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, entro il termine prescritto, dall’ufficio all’Ufficio internazionale con una notifica di rifiuto.

b) Ogni notifica di rifiuto indica tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto.

(3) [Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso] a) L’Ufficio internazionale trasmette al titolare senza indugio una copia della notifica di rifiuto.

b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione ai sensi del diritto applicabile all’ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi consistono almeno nella possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

(4) [Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o del tutto, dall’ufficio che lo ha notificato.

Articolo 13

Prescrizioni speciali concernenti l’unità di disegno o modello

(1) [Notifica di prescrizioni speciali] Ogni Parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concetto, unità di produzione o unità d’utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli, o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere rivendicato in una stessa domanda, può notificarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tuttavia tale dichiarazione non pregiudica il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la Parte contraente che ha prodotto la dichiarazione.

(2) [Effetto della dichiarazione] Tale dichiarazione consente all’ufficio della Parte contraente che l’ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale, in conformità all’articolo 12 paragrafo 1, finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da tale Parte contraente.

(3) [Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione] Laddove a seguito di una notifica di rifiuto ai sensi del paragrafo 2 una registrazione internazionale venga suddivisa presso l’ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.

Articolo 14

Effetti della registrazione internazionale

(1) [Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile] A partire dalla data della registrazione internazionale, quest’ultima produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per la concessione della protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale Parte contraente.

(2) [Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile] a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto, in conformità all’articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali Parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso, conformemente al Regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.

b) Se l’ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato, in parte o del tutto, la registrazione internazionale produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale ai sensi della legislazione di tale Parte contraente, al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.

c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale ai sensi del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali ricevuti dall’Ufficio internazionale attraverso l’ufficio designato o, laddove applicabile, così come modificati durante la procedura presso tale ufficio.

(3) [Dichiarazione relativa all’effetto della designazione della Parte contraente del richiedente] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d’esame può, nel caso in cui è la Parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che la designazione di tale Parte contraente in una registrazione internazionale non ha effetto.

b) Se una Parte contraente che ha presentato una dichiarazione, conformemente alla lettera a), è indicata in una domanda internazionale sia come Parte contraente del richiedente, sia quale Parte contraente designata, l’Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 15

Invalidazione

(1) [Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti] L’invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorità competenti di detta Parte contraente designata, non può essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i propri diritti.

(2) [Notifica dell’invalidazione] L’ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne è a conoscenza, notifica l’invalidazione all’Ufficio internazionale.

Articolo 16

Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionali

(1) [Iscrizione di modifiche e altre questioni] L’Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale, come prescritto:

i) ogni cambiamento nella titolarità della registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell’articolo 3;

ii) ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare;

iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e ogni altra informazione pertinente relativa a tale rappresentante;

iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale richiesta dal titolare nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

vi) ogni invalidazione, presentata dalle autorità competenti di una Parte contraente designata, degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

vii) ogni altra informazione pertinente, di cui al Regolamento, riguardante i diritti su uno, su alcuni o sulla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(2) [Effetti dell’iscrizione nel Registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un’iscrizione effettuata nel registro dell’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; tuttavia, una Parte contraente può notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che un’iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non ha efficacia in tale Parte contraente finché l’ufficio di tale Parte contraente non abbia ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.

(3) [Tasse] Ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1 può essere soggetta al pagamento di una tassa.

(4) [Pubblicazione] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 17

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

(1) [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

(2) [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.

(3) [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate] a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b) Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione è stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione è la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

(4) [Possibilità di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(5) [Registrazione e pubblicazione del rinnovo] L’Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 18

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

(1) [Accesso all’informazione] L’Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

(2) [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall’Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.

 

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19

Ufficio comune a più Stati

(1) [Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l’unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e

ii) che l’insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un’unica Parte contraente ai fini dell’applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto.

(2) [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all’articolo 27, paragrafo 2;

ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l’unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

(3) [Data a partire dalla quale la notifica è valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:

i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;

ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.

Articolo 20

Appartenenza all’Unione de L'Aia

Le Parti contraenti sono membri della stessa Unione come gli Stati parte dell’Atto del 1934 o dell’Atto del 1960.

Articolo 21

Assemblea

(1) [Composizione] a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea così come gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967.

b) Ogni membro dell’Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti e ogni delegato può rappresentare una sola Parte contraente.

c) I membri dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni dell’Assemblea in qualità di osservatori.

(2) [Funzioni] a) L’Assemblea:

i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione, nonché all’applicazione del presente Atto;

ii) esercita i diritti che le sono specificamente conferiti e svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente Atto o dell’Atto complementare del 1967;

iii) impartisce direttive al Direttore generale sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;

iv) modifica il Regolamento;

v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l’Unione e gli fornisce gli orientamenti necessari in merito a questioni di competenza dell’Unione;

vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione e ne approva i rendiconti;

vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;

viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al perseguimento degli obiettivi dell’Unione;

ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

x) prende ogni altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell’ambito del presente Atto.

b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver acquisito il parere del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

(3) [Quorum] a) Ai fini della votazione su una questione determinata, il quorum è costituito dalla metà dei membri dell’Assemblea che sono Stati e che hanno diritto di voto su tale questione.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in una sessione, il numero di membri dell’Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell’Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tali decisioni, tuttavia, ad eccezione di quelle concernenti il regolamento interno dell’Assemblea, diventano esecutive solo se le condizioni di seguito enunciate sono rispettate. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell’Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione e non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se, allo scadere di detto termine, il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4) [Deliberazione nell’Assemblea] a) L’Assemblea si adopera per deliberare per unanime consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per unanime consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

i) ogni Parte contraente, che è uno Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo e

ii) ogni Parte contraente, che è un’organizzazione intergovernativa, può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parte del presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa partecipa alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967 le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni che riguardano unicamente le Parti contraenti, soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5) [Maggioranze] a) Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b) L’astensione non è considerata voto.

(6) [Sessioni] a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell’Assemblea generale dell’Organizzazione.

b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c) L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

(7) [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Ufficio internazionale

(1) [Compiti amministrativi] a) L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti, nonché gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione.

b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell’Assemblea, nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.

(2) [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell’Unione e la rappresenta.

(3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea, nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni concernenti l’Unione.

(4) [Ruolo dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea, nonché ad ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l’egida dell’Unione.

b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è, ex officio, segretario dell’Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).

(5) [Conferenze] a) L’Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell’Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b) L’Ufficio internazionale può consultare le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative, internazionali e nazionali, in merito alla preparazione di tali conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(6) [Altri compiti] L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.

Articolo 23

Finanze

(1) [Bilancio] a) L’Unione dispone di un proprio bilancio.

b) Il bilancio dell’Unione comprende le entrate e le spese proprie dell’Unione e il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall’Organizzazione.

c) Sono considerate spese comuni alle unioni, le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all’Unione, ma anche a una o più altre unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che l’Unione ha in esse.

(2) [Coordinamento con i bilanci di altre unioni] Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione.

(3) [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti fonti:

i) le tasse relative alle registrazioni internazionali;

ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;

iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale riguardanti l’Unione e i diritti su tali pubblicazioni;

iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

v) gli affitti, gli interessi e entrate diverse.

(4) [Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio] a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate dall’Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii), sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicate fino all’approvazione da parte dell’Assemblea alla sua sessione successiva.

b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate in modo che le entrate dell’Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione.

c) Se il bilancio non è adottato prima dell’inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell’anno precedente, come previsto dal regolamento finanziario.

(5) [Fondo del capitale d’esercizio] L’Unione ha un fondo del capitale d’esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non sono sufficienti, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell’Unione. Se il fondo diventa insufficiente l’Assemblea ne decide l’aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale.

(6) [Anticipi da parte dello Stato ospitante] a) L’accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l’Organizzazione, prevede che, nel caso in cui il fondo del capitale d’esercizio sia insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L’ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l’Organizzazione.

b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante una notifica scritta, l’obbligo di concedere anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno di notifica.

(7) [Verifica contabile] La verifica contabile è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell’Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.

Articolo 24

Regolamento

(1) [Oggetto] Il Regolamento disciplina i dettagli relativi all’attuazione del presente Atto. In particolare include disposizioni concernenti:

i) le questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizione;

ii) gli ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;

iii) ogni requisito, questione o procedura amministrativa.

(2) [Modifica di determinate disposizioni del Regolamento] a) Il Regolamento può stabilire che alcune sue disposizioni possano essere modificate solo all’unanimità o solo con una maggioranza di quattro quinti.

b) Perché in avvenire l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta l’unanimità.

c) Perché in avvenire l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.

(3) [Conflitto fra il presente Atto ed il Regolamento] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.

 

CAPITOLO III

REVISIONI E MODIFICHE

Articolo 25

Revisione del presente Atto

(1) [Conferenze di revisione] Il presente Atto può essere sottoposto a revisione da una conferenza delle Parti contraenti.

(2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia dall’Assemblea.

Articolo 26

Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

(1) [Proposte di modifica] a) Le proposte di modifica, da parte dell’Assemblea, degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo possono essere promosse da ogni Parte contraente o dal Direttore generale.

b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea.

(2) [Maggioranze] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la

maggioranza di tre quarti eccetto la modifica dell’articolo 21 o del presente paragrafo che richiede la maggioranza di quattro quinti.

(3) [Entrata in vigore] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto le notifiche scritte di accettazione, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da tre quarti di quelle Parti contraenti che, al momento in cui la modifica è stata adottata, erano membri dell’Assemblea e avevano diritto di voto su tale modifica.

b) Una modifica dell’articolo 21, paragrafo 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall’adozione da parte dell’Assemblea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore, o che lo diventano successivamente.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto

(1) [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all’articolo 28,

i) ogni Stato membro dell’Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte;

ii) ogni organizzazione intergovernativa che ha un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa può sottoscrivere e diventare parte del presente Atto a condizione, tuttavia, che almeno uno degli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa sia membro dell’Organizzazione e che tale ufficio non sia stato oggetto di una notifica ai sensi dell’articolo 19.

(2) [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure

ii) uno strumento di adesione se non ha sottoscritto il presente Atto.

(3) [Data dalla quale il deposito ha effetto] a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido dalla data nella quale tale strumento è depositato.

b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell’ufficio gestito da un’organizzazione intergovernativa, di cui tale Stato è membro, è valido dalla data in cui lo strumento di tale organizzazione intergovernativa è stato depositato, se tale data è successiva a quella in cui lo strumento dello Stato in questione è stato depositato.

c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente la notifica, o al quale tale notifica è allegata ai sensi dell’articolo 19, è valido dalla data in cui è depositato l’ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.

d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se, allo stesso modo, sono stati depositati lo strumento di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene, o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione è soddisfatta.

e) Ogni dichiarazione effettuata ai sensi della lettera d) può essere ritirata, del tutto o in parte, in

qualsiasi momento. Tale ritiro diviene efficace nella data in cui la notifica di ritiro è ricevuta dal

Direttore generale.

Articolo 28

Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni

(1) [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e che hanno una data di validità conforme all’articolo 27, paragrafo 3.

(2) [Entrata in vigore del presente Atto] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle più recenti statistiche annuali raccolte dall’Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

i) nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali;

ii) nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo.

(3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni] a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente Atto è da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b) Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa è vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.

Articolo 29

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente Atto.

Articolo 30

Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti

(1) [Momento per presentare le dichiarazioni] Ogni dichiarazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b); 5, paragrafo 2, lettera a); 7, paragrafo 2; 11, paragrafo 1; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 3; 16, paragrafo 2; 17, paragrafo 3, lettera c), può essere effettuata:

i) al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che l’ha presentata sono vincolati dal presente Atto, o

ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data della sua ricezione da parte del Direttore generale, o a partire da qualsiasi data successiva ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data, o a una data successiva a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

(2) [Dichiarazioni di Stati aventi un ufficio comune] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a tale paragrafo, presentata da uno Stato che, insieme a uno o più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, diviene efficace soltanto se l’altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

(3) [Ritiro delle dichiarazioni] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica, oppure a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Articolo 31

Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

(1) [Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell’Atto del 1934 o del 1960] Nei rapporti reciproci tra gli Stati parte del presente Atto e dell’Atto del 1934 o del 1960 si applica unicamente il presente Atto. Tuttavia tali Stati sono tenuti ad applicare nei loro rapporti reciproci le disposizioni dell’Atto del 1934 o dell’Atto del 1960, a seconda dei casi, ai disegni e modelli industriali depositati presso l’Ufficio internazionale prima che il presente Atto divenga applicabile ai loro rapporti reciproci.

(2) [Rapporti fra gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell’Atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati parte dell’Atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente Atto] a) Gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell’Atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell’Atto del 1934, ma non di quello del 1960 o del presente Atto.

b) Gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell’Atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1960 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell’Atto del 1960, ma non del presente Atto.

Articolo 32

Denuncia del presente Atto

(1) [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

(2) [Data dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. La denuncia, al momento in cui acquisisce efficacia, non incide in alcun modo sull’applicazione del presente Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la Parte contraente che ha presentato la denuncia.

Articolo 33

Lingue del presente Atto; firma

(1) [Testi originali; testi ufficiali] a) Il presente Atto è firmato in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tutti i testi facenti parimenti fede.

b) Dopo consultazione dei governi interessati, il Direttore generale definisce testi ufficiali in altre lingue che l’Assemblea può indicare.

(2) [Termine per la firma] Il presente Atto resta aperto alla firma, presso la sede dell’Organizzazione, per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente Atto.