§ 94.1.k55 - L. 12 settembre 2023, n. 126.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/09/2023
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.k55 - L. 12 settembre 2023, n. 126.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

(G.U. 22 settembre 2023, n. 222)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

     a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

     b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     PROTOCOLLO EMENDATIVO

     dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008

 

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

     e

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

     (di seguito denominati «le Parti»),

 

     Preso atto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni;

     Considerati gli aggiornamenti intervenuti nella destinazione d'uso internazionale delle frequenze della banda 700MHz;

     Preso atto dell'esigenza di rinegoziare tra le Parti l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia e a San Marino;

     Considerata, pertanto, la necessità di procedere allo spegnimento, per lo sviluppo del sistema 5G, del Canale 51, il cui uso con una rete sul territorio italiano è stato attribuito a San Marino dall'accordo tra le Parti fatto a Roma il 5 marzo 2008, innovativo dell'Accordo fatto a Roma il 23 ottobre 1987 e integrato con successivo e ulteriore Accordo Tecnico del 21 dicembre 2010;

     Condividendo la necessità di evitare interferenze nocive al confine nell'uso delle medesime frequenze attribuite internazionalmente all'Italia e a San Marino;

     Condividendo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione culturale nel settore radiotelevisivo, ampliando la fruizione reciproca delle rispettive programmazioni;

 

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     All'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Considerando le potenzialità derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, evitare reciproche interferenze nelle zone di confine. Ciascuna delle due Parti, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potrà utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. La Parte sammarinese cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, sia nell'estensione della rete sul territorio italiano sia nei propri confini, l'uso del canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A fronte di ciò, le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dalla prima, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa di settore. Al suddetto programma sarà reso disponibile un proprio esclusivo numero LCN nazionale, che non potrà essere assegnato ad operatori italiani. Il numero LCN attribuito, che sarà il numero più basso attualmente disponibile, verrà comunicato alla parte sammarinese entro il 20 settembre 2021.

     3. La Repubblica di San Marino non porrà in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano di Ginevra 2006, segnatamente i canali 7, 26 e 30 - DVB nonchè 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione Italiana le potrà utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino, senza le limitazioni previste dal Piano di Ginevra 2006. Tali attribuzioni continueranno comunque a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito a Ginevra durante la Conferenza dell'ITU - RRC-06. A tal riguardo, nell'intento di consentire la diffusione di un programma DAB sammarinese sul territorio italiano, la parte italiana faciliterà la conclusione di un accordo che l'operatore sammarinese concluderà autonomamente con uno degli operatori nazionali DAB per il trasporto su una rete nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa di settore.»;

     b) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con una somma forfettaria annuale stabilita nella misura di 4.898.000,00 Euro per l'anno 2021, di 4.492.000,00 Euro per l'anno 2022, di 4.530.000,00 Euro per l'anno 2023, di 4.581.000,00 Euro per l'anno 2024, di 4.648.000,00 Euro per l'anno 2025 e di 4.718.000,00 Euro a decorrere dall'anno 2026.»;

     c) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista, coordinata dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

     2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo la Commissione avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui agli articoli 3.2 e 3.3, fermo restando il mantenimento della continuità del servizio fino alla rimessa menzionata.»;

     d) all'articolo 9, le parole «due (2) mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei (6) mesi».

 

     Art. 2.

     1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

     2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore [1].

     In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


[1] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 23 ottobre 2023 (Comunicato pubblicato nella G.U. 27 aprile 2024, n. 98).