§ 93.2.481 - D.P.R. 21 dicembre 2023, n. 229.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:21/12/2023
Numero:229


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 93.2.481 - D.P.R. 21 dicembre 2023, n. 229.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

(G.U. 14 febbraio 2024, n. 37)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

     Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374, recante «Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474»;

     Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;

     Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

     «1. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti:»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonchè al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità.»;

     4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.»;

     5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

     6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.»;

     b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.».

     c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa). - 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia.

     2. Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.

     3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa.

     4. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta.

     5. In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione.

     6. La targa deteriorata e quella relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, sono restituite all'Ufficio Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 2 e 4, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all'Ufficio Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 289