§ 80.9.1217 - D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 198.
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/10/2023
Numero:198


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 7.  Ufficio del Consigliere diplomatico
Art. 8.  Ufficio stampa e portavoce
Art. 9.  Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato
Art. 10.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 11.  Trattamenti economici
Art. 12.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 13.  Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 14.  Struttura tecnica permanente
Art. 15.  Modalità di gestione
Art. 16.  Norme finali


§ 80.9.1217 - D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 198.

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 20 dicembre 2023, n. 296)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 7;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'articolo 19, comma 9;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, secondo il quale «Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare:

     a) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza;

     b) l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Vista la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell'importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012;

     Vista la nota prot. 31731 del 10 luglio 2023, con la quale il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una riunione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021», che prevede che debba darsi informativa della proposta di riorganizzazione alle sigle sindacali almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.

     Considerato che in data 14 luglio 2023 si è tenuta la riunione convocata con la predetta nota prot. 31731 del 10 luglio 2023 e che in quella sede si è provveduto a dare informativa sul nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;

     Vista la nota prot. 33392 del 18 luglio 2023, le sigle sindacali FP CGL, CISL, FP, UILPA, CONFINTESA, UNSA e FLP non hanno presentato osservazioni in relazione allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

     Vista la nota prot. 40509 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;

     Vista la nota prot. 919 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     e) sottosegretari di Stato: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero.

     2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attività di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione.

     3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

     4. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

     f) l'Ufficio stampa;

     g) le Segreterie dei vice Ministri;

     h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.

     5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, nonchè il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 4 è allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e sottosegretari di Stato.

 

     Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle affidate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.

     2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari ordinari nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate.

     3. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici.

     4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonchè fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione al quale detti dirigenti non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello non generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico resta a carico del Corpo delle capitanerie di porto. Il vice Capo di Gabinetto esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare appartenente al Corpo delle capitanerie di porto impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e le strutture ubicate presso la sede centrale del Ministero, sovrintende e coordina l'attività degli stessi tenendo conto degli indirizzi del Ministro e del Capo di Gabinetto. Nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, alle dipendenze del vice Capo di Gabinetto opera l'ufficio personale militare e analisi, cui è preposto un ufficiale di grado non inferiore a quello di Capitano di Fregata del Corpo delle capitanerie di porto. L'ufficio svolge i compiti riferiti al coordinamento amministrativo e disciplinare del personale militare assegnato al Ministero, comprese le procedure amministrative inerenti all'impiego all'estero, nonchè le attività di studio e approfondimento nelle materie di competenza delle capitanerie di porto, cura i rapporti con le Forze Armate e gli Organismi ad ordinamento militare, supporta gli Uffici del Ministero nello svolgimento delle attività amministrative di interesse del Comando generale e dei comandi territoriali.

     6. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente con incarico dirigenziale di livello generale, a supporto del Capo di Gabinetto, nell'ambito del contingente complessivo delle posizioni dirigenziali di livello generale previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale.

     2. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro, i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale nonchè, su suo mandato, i rapporti politici.

     3. Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono scelti dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

     4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, nell'ambito del personale della Segreteria di cui al comma 1, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico complessivo resta a carico del Corpo di provenienza. All'Ufficiale Superiore addetto non si applicano gli ultimi tre periodi dell'articolo 3, comma 5.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti Uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della quantificazione degli oneri normativi e dell'individuazione delle relative coperture finanziarie, della qualità della legislazione, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:

     a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

     b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;

     c) cura l'esame degli atti di indirizzo presentati in Parlamento nelle materie di competenza del Ministero e il seguito dato agli stessi;

     d) cura, per l'attività normativa, i rapporti con il Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto concerne la formazione e attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;

     e) cura, in relazione all'attività legislativa e regolamentare, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura dello Stato, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con la Conferenza unificata;

     f) esamina la legislazione regionale nelle materie di interesse del Ministero;

     g) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero;

     h) svolge attività di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari di ruolo, avvocati del libero foro e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, d'intesa col Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra i soggetti di cui al comma 2.

 

     Art. 6. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con gli Uffici del Ministero, attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro, anche relative all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. La Segreteria tecnica cura, altresì, le attività di programmazione infrastrutturale e trasportistica e l'allocazione delle relative risorse finanziarie, in raccordo con la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con gli Uffici del Ministero, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Ministro. La Segreteria tecnica cura, inoltre, l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e promuove l'organizzazione di momenti di approfondimento tecnico e scientifico, nonchè di convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in relazione alle principali attività individuate dal Ministro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

     2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere e alle materie trattate, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.

 

     Art. 7. Ufficio del Consigliere diplomatico

     1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera l'Ufficio del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea, curando i rapporti internazionali e fornendo agli Uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alla comunità internazionale. L'Ufficio del Consigliere diplomatico è retto dal Consigliere diplomatico, che è nominato dal Ministro con proprio decreto ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

     2. Il Consigliere diplomatico può essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

     3. Il Consigliere diplomatico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

     Art. 8. Ufficio stampa e portavoce

     1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     2. Il Capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa informa il Capo di Gabinetto sulle attività da porre in essere nell'ambito della comunicazione istituzionale.

     4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di competenza degli Uffici di diretta collaborazione.

 

     Art. 9. Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato

     1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati.

     2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.

     3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 10. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, è stabilito complessivamente in centoquaranta unità. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unità, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonchè in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attività delegate ai vice Ministri ovvero ai sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalità possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2. I predetti incarichi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

     3. Nel contingente complessivo di cui al comma 1, è compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonchè specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, in numero non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni attinenti alle attività degli Uffici di diretta collaborazione. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi attribuiti ai sensi del secondo periodo concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.

     4. Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonchè la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

     6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unità di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

     7. Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

     Art. 11. Trattamenti economici

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito articolato:

     a) Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento;

     b) Capo dell'Ufficio legislativo, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo della Segreteria del Ministro: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti;

     c) Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria del vice Ministro e Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, vice Capo dell'Ufficio legislativo qualora estraneo alla pubblica amministrazione: una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato;

     d) Capo dell'Ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, e il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Il predetto emolumento accessorio deve essere di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:

     a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto;

     b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4;

     c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3.

     3. Al vice Capo di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 5, in aggiunta al trattamento economico di cui al medesimo comma, spetta un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.

     4. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalità o specializzazione di cui all'articolo 10, comma 2, è riconosciuto un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto adeguata all'attività richiesta, alle responsabilità ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantità e qualità dell'attività medesima nonchè all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

     5. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spetterà l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 7.

     6. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

     7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennità sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 12. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro.

     2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

     Art. 13. Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. La nomina dell'OIV è effettuata con decreto del Ministro. L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.

     2. La durata dell'OIV è di tre anni. Il rinnovo è consentito una sola volta.

     3. Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

 

     Art. 14. Struttura tecnica permanente

     1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attività.

     2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 11, comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 15. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.

 

     Art. 16. Norme finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023  Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 400