§ 56.2.256 - D.M. 8 maggio 2023, n. 90.
Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:08/05/2023
Numero:90


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


§ 56.2.256 - D.M. 8 maggio 2023, n. 90.

Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 17 luglio 2023, n. 165)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'Allegato X a tale parte quinta;

     Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;

     Visto l'articolo 298, comma 2-ter, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale prevede che: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali è istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni.»;

     Visto l'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 2 che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l'altro, all'adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     Considerato che è stata più volte rappresentata al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, trattati con colle, tra le biomasse combustibili di cui all'Allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla citata Commissione nelle riunioni del 12 dicembre 2016 e dell'8 febbraio 2017;

     Considerato che, nell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;

     Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, è stato possibile individuare, per i materiali in esame, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;

     Considerato che ai sensi dell'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la possibilità di utilizzare come biomassa combustibile un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;

     Considerato che i trattamenti con colle viniliche o poliuretaniche o melaminiche ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione, effettuati sui residui di legno, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

     Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota del 2 maggio 2023;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si è espressa nella seduta del 21 ottobre 2021;

     Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), effettuata con nota del 22 luglio 2022;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota del 7 marzo 2023;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. Alla Sezione 4, Parte II, dell'Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

     «h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

     1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

     2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

     3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

 

Proprieta

Unità di misura

Valori limite

Umidità

(% m/m)

≤ 15

Additivi (collanti)

(% m/m)

≤ 2

Azoto

(% m/m)

≤ 1

Zolfo

(% m/m)

≤ 0,05

Cloro

(% m/m)

≤ 0,03

Arsenico

(mg/kg)

≤ 1

Cadmio

(mg/kg)

≤ 0,5

Cromo

(mg/kg)

≤ 10

Rame

(mg/kg)

≤ 10

Piombo

(mg/kg)

≤ 10

Mercurio

(mg/kg)

≤ 0,1

Nichel

(mg/kg)

≤ 10

Zinco

(mg/kg)

≤ 100

 

     4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.»;

     b) dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).

     3-bis.1. L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

     3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

     3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

     3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.

     3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2231