§ 4.4.173 - L.R. 17 ottobre 2023, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/10/2023
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata [...]
Art. 2.  Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 [...]
Art. 3.  Disposizioni transitorie.
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.4.173 - L.R. 17 ottobre 2023, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.

(B.U. 20 ottobre 2023, n. 139)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:

“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.

 

     Art. 2. Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola: “Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.