§ 3.10.82 - L.R. 6 settembre 2023, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di agenzia di viaggio e turismo che [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:06/09/2023
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.10.82 - L.R. 6 settembre 2023, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.

(B.U. 8 settembre 2023, n. 120)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “sede, principale o secondaria” sono inserite le seguenti: “, qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “comunicazione di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti: “Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” sono aggiunte le seguenti: “o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito;”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente:

“6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale.”.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.