§ 1.7.39 - L.R. 5 luglio 2023 n. 6.
Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:05/07/2023
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.7.39 - L.R. 5 luglio 2023 n. 6.

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

(G.U.R. 7 luglio 2023, n. 28 - S.O. n. 24)

 

Art. 1. Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti di area vasta, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole "In sede prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023" sono sostituite dalle parole "In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024";

b) al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023", sono sostituite dalle parole "In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024";

c) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2023" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2024".

2. I commissari straordinari nominati ai sensi della presente legge sono scelti tra i dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.