§ 3.6.87 - Regolamento 15 novembre 2023, n. 2496.
Regolamento delegato (UE) 2023/2496 della Commissione


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:15/11/2023
Numero:2496


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.6.87 - Regolamento 15 novembre 2023, n. 2496.

Regolamento delegato (UE) 2023/2496 della Commissione

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(G.U.U.E. 16 novembre 2023)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva.

(3) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024.

(4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1o settembre. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

1) alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.