§ 15.3.246 - L. 10 maggio 2023, n. 52.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:10/05/2023
Numero:52


Sommario
Art. 1. 


§ 15.3.246 - L. 10 maggio 2023, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

(G.U. 15 maggio 2023, n. 112)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25

 

     Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni e ambito di applicazione».

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

     alla lettera b), le parole: «regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

     alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

     alla lettera p), dopo le parole: «all'articolo 210 del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

     alla lettera q), le parole: «di risoluzione, liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di risoluzione o di liquidazione»;

     alla lettera r), dopo le parole: «lettere t) e cc), del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

     alla lettera s), le parole: «l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto» e le parole: «regolamento (UE) 575/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 575/2013»;

     alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014»;

     dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

     «v-bis) "stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi I, II, III e V del presente decreto»;

     alla lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani»;

     la lettera h) è soppressa;

     al comma 2, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

     La partizione: «Sezione I» è sostituita dalla seguente: «Capo II».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè dagli ulteriori soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione»;

     alla lettera e), le parole: «della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» sono aggiunte le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g)».

     All'articolo 9:

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «integrazione di altri» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

     All'articolo 10:

     al comma 2, le parole: «a quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alle modalità di tenuta previste».

     All'articolo 12:

     al comma 3:

     alla lettera b), le parole: «e all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «e relative all'ammontare»;

     alla lettera c), le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle quali»;

     al comma 6:

     alla lettera a):

     al numero 1), dopo le parole: «quando applicabili» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 3), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

     al numero 4), dopo le parole: «all'emissione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla lettera b), numero 4), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'emissione nel registro».

     All'articolo 13:

     al comma 1, le parole: «prescritte del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prescritte dal presente decreto»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono:

     a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;

     b) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo».

     All'articolo 14:

     al comma 2, primo periodo, le parole: «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)»;

     al comma 3, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858» e dopo le parole: «revoca, sospensione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «Salvo ove» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto», le parole: «anche quando» sono sostituite dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «possono essere controllati» è inserita la seguente: «esclusivamente».

     La partizione: «Sezione II» è sostituita dalla seguente: «Capo III».

     All'articolo 18:

     al comma 4, le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».

     All'articolo 19:

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014» e, al secondo periodo, le parole: «valuta il rispetto delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti»;

     al comma 3, le parole: «all'IVASS» sono sostituite dalle seguenti: «all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

     All'articolo 20:

     al comma 2, le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6»;

     al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera e)»;

     al comma 4:

     alla lettera a), le parole: «capitale iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «un capitale iniziale», le parole: «società italiane» sono sostituite dalle seguenti: «società con sede legale in Italia» e dopo le parole: «Stato membro» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;

     alla lettera b), le parole: «o da una società» sono sostituite dalle seguenti: «o di una società»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3»;

     al comma 5, dopo la parola: «requisiti» è inserita la seguente: «ulteriori».

     All'articolo 21:

     al comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera o)»;

     al comma 5, dopo le parole: «nella strategia di transizione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

     All'articolo 23:

     al comma 2, lettera c), le parole: «a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e» sono soppresse e la parola: «assicurare» è sostituita dalle seguenti: «ad assicurare».

     All'articolo 24:

     al comma 1, dopo le parole: «gli esponenti» è inserita la seguente: «aziendali» e le parole: «requisiti onorabilità» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di onorabilità»;

     al comma 2, le parole: «dei controlli interni e ICT» sono sostituite dalle seguenti: «per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)».

     All'articolo 25:

     al comma 1, le parole: «Il collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo» e le parole: «gli atti, o i fatti,» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o i fatti».

     Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

     «Art. 26-bis. (Disciplina antiriciclaggio) - 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale"».

     La partizione: «Sezione III» è sostituita dalla seguente: «Capo IV».

     All'articolo 27:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «ai responsabili del registro» sono soppresse;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) la Consob è cornpetente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori»;

     al comma 3:

     alla lettera a), le parole: «nei confronti dei» sono sostituite dalle seguenti: «con riguardo ai»;

     alla lettera b), le parole: «nei confronti dei responsabili del registro diversi» sono sostituite dalle seguenti: «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi» e le parole: «7-sexies, 8» sono sostituite dalle seguenti: «7-sexies e 8»;

     al comma 7 è aggiunto, in fine, seguente periodo: «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali».

     All'articolo 28:

     al comma 1, le parole: «del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 2:

     alla lettera a), le parole: «alla sezione I» sono sostituite dalle seguenti: «al capo II»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del TUF, e le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile»;

     la lettera b) è soppressa;

     la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11»;

     alla lettera h), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

     alla lettera i), le parole: «dalla Sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «dal capo III»;

     alla lettera l):

     all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle»;

     al numero 3), le parole: «requisiti previsti dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24»;

     al comma 3, la parola: «d),» è soppressa, le parole: «n), o)» sono sostituite dalle seguenti: «n) e o),» e le parole: «alla lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera l),».

     La partizione: «Sezione IV» è sostituita dalla seguente: «Capo V» e, alla relativa rubrica, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

     All'articolo 29:

     le parole: «regolamento (UE) 858/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

     La partizione: «Sezione V» è sostituita dalla seguente: «Capo VI».

     All'articolo 30:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «comma 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

     al numero 3), le parole: «nonchè delle relative disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dalle relative disposizioni»;

     alla lettera b), le parole: «nonchè delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dalle disposizioni»;

     alla lettera c), dopo le parole: «14, comma 2,» è inserita la seguente: «e»;

     al comma 3, le parole: «Agli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti»;

     al comma 4, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014», le parole: «alle SIM» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione mobiliare (Sim)» e le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

     al comma 5, le parole: «195, 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «195 e 195-bis» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi terzo e quarto».

     La partizione: «Sezione VI» è sostituita dalla seguente: «Capo VII».

     All'articolo 32:

     al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura previsti dall'articolo 20»;

     al comma 2, le parole: «Comitato Fintech» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato FinTech», le parole: «le Autorità indicano» sono sostituite dalle seguenti: «le suddette autorità indicano», le parole: «dalle Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle autorità medesime» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi».

     La partizione: «Sezione VII» è sostituita dalla seguente: «Capo VIII».

     La partizione: «Sezione VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX».