§ 10.10.173 - L. 24 febbraio 2023, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:24/02/2023
Numero:15


Sommario
Art. 1. 


§ 10.10.173 - L. 24 febbraio 2023, n. 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

(G.U. 2 marzo 2023, n. 52)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1

 

     All'articolo 1, comma 1: alla lettera b):

     al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «alle certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole: «in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonchè delle condizioni di vita e di lavoro a bordo»;

     al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 214 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

     al capoverso 2-sexies:

     al primo periodo, la parola: «limite» è sostituita dalla seguente: «limitazione» e le parole: «o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»;

     al terzo periodo, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco»;

     al capoverso 2-septies:

     al primo periodo, dopo le parole: «2-sexies, primo» sono inserite le seguenti: «e quinto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «Si osservano» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020».

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».