§ 46.8.393 - Legge 10 maggio 1976, n. 347.
Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/05/1976
Numero:347


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del ruolo del servizio automobilistico, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 [...]
Art. 2.      Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del servizio di commissariato (ruolo sussistenza), quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla [...]
Art. 3.      Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre [...]
Art. 4.      Le promozioni indicate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive [...]
Art. 5.      I quadri di avanzamento ordinari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data
Art. 6.      All'onere di lire 25 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli [...]


§ 46.8.393 - Legge 10 maggio 1976, n. 347. [1]

Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'Esercito.

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del ruolo del servizio automobilistico, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è elevato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 rispettivamente a 27, 27, 23, 23 e 23 unità.

     Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 20, 20, 24, 24 e 24 unità.

 

          Art. 2.

     Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del servizio di commissariato (ruolo sussistenza), quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è fissato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 rispettivamente in 13, 13, 3, 4 e 5 unità.

     Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 6, 13, 4, 4 e 5 unità.

 

          Art. 3.

     Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è elevato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 rispettivamente a 33, 33, 38, 38 e 38 unità.

     Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 25, 25, 39, 39 e 39 unità.

 

          Art. 4.

     Le promozioni indicate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

 

          Art. 5.

     I quadri di avanzamento ordinari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data.

     Le promozioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 in aumento a quelle fissate dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, per l'anno 1976 sono effettuate per ciascuno dei servizi mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nel quadro ordinario.

     Gli ufficiali iscritti nei quadri suppletivi sono promossi dopo i pari grado iscritti nei quadri ordinari.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 25 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.