§ 46.8.38B - Legge 22 maggio 1976, n. 392.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/05/1976
Numero:392


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli [...]


§ 46.8.38B - Legge 22 maggio 1976, n. 392. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 10 giugno 1976, n. 152)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti modificazioni:

     dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

     "Art. 3 bis.

     In deroga a quanto previsto nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 e dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090.

     In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.