§ 46.8.388 - D.P.R. 7 marzo 1975, n. 210.
Modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvate con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/03/1975
Numero:210


Sommario
Art. unico.      Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo [...]


§ 46.8.388 - D.P.R. 7 marzo 1975, n. 210. [1]

Modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvate con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895.

(G.U. 17 giugno 1975, n. 157)

 

 

     Art. unico.

     Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo constano di due prove scritte e di un colloquio sulle seguenti materie:

     Istituzioni di diritto privato;

     Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato;

     Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo;

     Nozioni di diritto e procedura penale;

     Economia politica.

     Le materie che formano oggetto delle due prove scritte sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate.

     E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue estere:

     francese;

     inglese;

     tedesco.

     Per il candidato che superi la prova in una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

     Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

     Sono abrogate le norme che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.