§ 46.8.382 - Legge 27 febbraio 1974, n. 69.
Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/02/1974
Numero:69


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non [...]
Art. 2.      La norma dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la [...]
Art. 3.      La facoltà del Ministro prevista dall'art. 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo [...]


§ 46.8.382 - Legge 27 febbraio 1974, n. 69. [1]

Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 23 marzo 1974, n. 78)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

 

          Art. 2.

     La norma dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la facoltà del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

 

          Art. 3.

     La facoltà del Ministro prevista dall'art. 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo nell'ausiliaria presentate ai sensi dell'art. 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.