§ 46.8.37B - Legge 16 aprile 1974, n. 173.
Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:16/04/1974
Numero:173


Sommario
Art. 1.      Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 2.      Per l'attuazione del programma di costruzione di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare, [...]
Art. 3.      Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del pàtrimonio e [...]
Art. 4.      All'onere annuo di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge negli anni 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 5381 [...]


§ 46.8.37B - Legge 16 aprile 1974, n. 173. [1]

Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare

(G.U. 20 maggio 1974, n. 130)

 

     Art. 1.

     Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediatafunzionalità dei comandi, reparti ed enti delle forze armate.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione del programma di costruzione di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare, tramite il Ministero delle finanze, aree private.

 

          Art. 3.

     Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del pàtrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio tamiliare degli interessati.

 

          Art. 4.

     All'onere annuo di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge negli anni 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.