§ 46.8.377 - Legge 18 dicembre 1973, n. 858.
Riconoscimento del grado di ufficiale della Marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1973
Numero:858


Sommario
Art. 1.      Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso [...]
Art. 2.      La nomina sarà conferita tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi [...]
Art. 3.      Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere [...]


§ 46.8.377 - Legge 18 dicembre 1973, n. 858. [1]

Riconoscimento del grado di ufficiale della Marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943.

(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)

 

 

     Art. 1.

     Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina.

     Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.

 

          Art. 2.

     La nomina sarà conferita tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

 

          Art. 3.

     Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.