§ 46.8.35K - Legge 6 giugno 1973, n. 324.
Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/06/1973
Numero:324


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per [...]
Art. 2.      All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. [...]


§ 46.8.35K - Legge 6 giugno 1973, n. 324. [1]

Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra.

(G.U. 22 giugno 1973, n. 158)

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.