§ 46.8.357 - Legge 3 marzo 1971, n. 96.
Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/03/1971
Numero:96


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso
Art. 2.      L'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      L'art. 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti [...]


§ 46.8.357 - Legge 3 marzo 1971, n. 96. [1]

Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva.

(G.U. 27 marzo 1971, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso.

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati, sia per il personale in attività di servizio, sia per quello collocato a riposo dopo detta data.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.